L’ESPERTO RISPONDE

 

DOMANDE RISPOSTE
Mi sono informato un po’ in giro ma le opinioni sono discordanti… qualcuno dice che essendo costruttori OEM siamo esenti da certificazione, altri mi dicono che senza la stessa non possiamo acquistare gas frigoriferi. In azienda abbiamo qualche collega con il patentino FGAS (a titolo personale…) ma non so se questo possa bastare. Io avrei bisogno di capire come stanno bene le cose. Da regolamento 2215/2024

  1. Il presente regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante delle apparecchiature di cui all’articolo 1.
    Quindi
  1. Siete esenti da certificazione limitatamente a quelle attività
  2. potete acquistare gas senza restrizioni se lo acquistate per le attività di fabbricazione

Tra l’altro non è diversa da come era già con la 517/14.

Per ottenere certificazione aziendale Fgas serve la lettera C?
Per registrare gli interventi in banca dati serve la lettera C?
No, non è obbligatorio avere la “lettera C” per poter ottenere la certificazione F-Gas: la “lettera C” è un’abilitazione per poter installare, ovvero realizzare impianti. La certificazione F-Gas è una certificazione che abilita al maneggio di talune sostanze pericolose ambientalmente.

Con la certificazione F-Gas, senza “lettera C” posso fare tutti gli interventi, tranne le installazioni: manutenzioni, riparazioni, smantellamento, controllo periodico delle perdite.
Proprio per questo ho accesso alla Banca Dati, per poter inserire questo tipo di interventi.

Sono in possesso del certificato Fgas e l’ho rinnovato nel 2023 e sono prossimo alla scadenza del mantenimento annuale.
La mia società si occupa solamente di refrigerazione su mezzi trasporto refrigerato fino a 35.000 Kg.
Per questa categoria di mezzi non mi risulta esserci obbligo di registrazione al portale F-Gas e quindi per il rinnovo non sono in grado di elencare gli interventi come quanto richiestomi.
Il mio precedente tesserino era già esteso ai mezzi e pensavo che in automatico fosse stato rinnovato nelle stesse condizioni.
Detto questo Vi domando come fare il mantenimento e la sua estensione ai mezzi se non già abilitato.
Per quanto concerne la certificazione personale (“patentino”) essa è obbligatoria per chi opera su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero (ai sensi art. 7, comma 1, lettera a del D.P.R. 146/2018);
– Per quanto concerne la certificazione aziendale, non è sottoposto all’obbligo di certificazione (ai sensi Art. 10, comma 1, lettera e, D.P.R. 146/2018) di cui agli articoli 7 e 8 e agli obblighi di attestazione di cui all’articolo 9 D.P.R. 146/2018;
– La definizione di “autocarro frigorifero”, così come viene resa all’art 2, paragrafo 26, Reg. UE 517/2014 è: veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella frigorifero;
Le dichiarazioni degli interventi sono rese da:
– imprese in possesso di certificazione per il regolamento 2067/2015 e 304/2008
-persone fisiche certificate che svolgono attività su celle frigorifere di camion e rimorchi (regolamento 2067/2015), per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l’impresa è iscritta al registro telematico nazionale (www.fgas.it) ma non è tenuta ad avere il certificato.
Confermiamo che non esiste nessuna esenzione riguardo l’inserimento degli interventi.
Chiunque, per mantenere il patentino FGAS, ha l’obbligo di inserire almeno 1 intervento l’anno.
L’esenzione riguarda la certificazione. Esistono alcune categorie che non hanno bisogno del certificato FGAS per operare, ma una volta preso il patentino, per mantenerlo, si ha l’obbligo di registrazione.
Per legge quanto posso tenere in officina refrigerante infiammabile o macchinari che lo contengono.
Nella nostra ditta ci occupiamo di gruppi frigo di distributori automatici, fino ad ora sono sempre arrivati col R134a o col R404A, però cominciano ad arrivarne col R290, per legge, quanto posso tenerne in officina, dato che è infiammabile?
Senza permessi e comunicazioni ai VVFF (tramite SCIA) si possono stoccare un massimo di 75 kg. Per il trasporto su furgone bisogna essere dotati di estintore a polvere da 2 kg.
Se il deposito supera i 75 kg di quantitativo, è necessaria l’istanza di valutazione progetto presso i VVF (rif. REG UE 621/2019 e DM 10/03/1998).
La normativa sugli infiammabili in Italia è piuttosto datata, ad oggi, infatti, esiste una lacuna normativa che riguarda i depositi di bombole di gas infiammabili diversi dal GPL, ovvero si trovano spesso riferimenti alle vecchie bombole del gas (sia come stoccaggio che come trasporto).
Ho una domanda sulla registrazione delle vendite sul portale F-Gas:
-Quali sono i soggetti tenuti alla registrazione delle vendite sul portale F-Gas? Nel caso di una vendita fra distributori (non utenti finali) è obbligatoria la registrazione sul portale? Un distributore che vende ad un rivenditore (non utente finale) è obbligato alla registrazione?
Per quanto concerne l’obbligatorietà di dichiarazione di vendita su Banca Dati F-Gas, va resa da quelle aziende che vendono agli utilizzatori finali:
a) gas fluorurati;
b) apparecchiature contenenti gas fluorurati non ermeticamente sigillate.
L’impresa che fornisce F-Gas o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, esclusivamente all’ingrosso e comunque non agli utilizzatori finali, non deve iscriversi al registro e non deve comunicare le vendite effettuate.
Se l’impresa, oltre a vendere all’ingrosso vende una parte, anche quantitativamente limitata, a utilizzatori finali, dovrà iscriversi al registro e comunicare le specifiche vendite effettuate agli utilizzatori finali.
Le imprese che forniscono gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono agli utilizzatori finali devono essere in possesso di certificato se svolgono attività per le quali tale certificato è richiesto. Quindi se l’impresa, oltre a vendere FGAS o apparecchiature, cura anche l’installazione, riparazione, manutenzione, smantellamento delle
apparecchiature contenenti FGAS o il recupero di gas dalle apparecchiature, allora dovrà essere anche in possesso di certificato per svolgere tali attività.
Sinteticamente possiamo elencare vari casi nei quali si può trovare il venditore.
1) Vende a imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, controllo perdite, recupero: deve comunicare la vendita e deve verificare che l’impresa sia in possesso di regolare certificato. Non è sufficiente il certificato della persona.
2) Vende a persone certificate o in possesso di attestato che operano per Imprese o Enti non soggetti ad obbligo di certificazione/attestazione ( p.es. autoriparatori, soggetti che operano su commutatori o su celle di auto rimorchi, dipendenti di enti ed imprese che si qualificano come operatori): deve comunicare la vendita e deve verificare che la persona sia in possesso di regolare certificato e inserire il dato dell’impresa /ente per conto della quale la persona acquista F-Gas.
3) Vende a utilizzatori finali che acquistano F-Gas per attività diverse da installazione, manutenzione, controllo perdite, recupero (p.es. fabbricanti, o soggetti che operano su apparecchiature contenenti F-Gas ma non rientranti nell’ambito di applicazione): deve comunicare la vendita e deve allegare dichiarazione firmata dall’impresa che dichiara che non acquista F-Gas per gli utilizzi per i quali è obbligatorio il certificato.
4) Vende a soggetti che esercitano attività di vendita (p.es. distributori, rivenditori) : NON deve comunicare la vendita.
5) NON può vendere a privati per attività di installazione, manutenzione o ricarica di apparecchiature.
Sono a chiedere un parere su come dovremmo gestire questo intervento nella Banca Dati F-Gas, poiché è un caso particolare riferito al nostro articolo minifrigo per la refrigerazione delle salme.
• Si tratta di un’apparecchiatura portatile, composta da un coperchio divisibile in due parti e da un gruppo motore.
• La macchina serve per mantenere costante la temperatura di una salma all’interno di una bara, tramite un dispositivo refrigerante azionato elettricamente (gruppo motore).
• Il gruppo refrigerante viene da noi acquistato già assemblato dal produttore: è a nostra cura solo il rivestimento esterno e il collegamento elettrico.
• Il gruppo motore funziona con GAS R452A, mentre per le riparazioni sui modelli più vecchi si utilizza anche R134a oppure R404A.
• Il nostro dipendente che esegue le manutenzioni/riparazioni su queste apparecchiature è un tecnico certificato.
• La azienda è iscritta F-Gas poiché, sebbene si tratti di un’apparecchiatura portatile, ci era stato a suo tempo risposto che “Per apparecchiatura fissa si intende un’apparecchiatura solitamente non in transito durante il funzionamento: la definizione di fisso comprende i sistemi movibili di climatizzazione”.
• Intervento F-Gas viene eseguito su questo tipo di apparecchiatura.
• Commercialmente, i nostri prodotti vengono venduti sia ad Imprese Funebri che lo utilizzano durante i servizi prestati alle famiglie dei defunti, sia ad Imprese che agiscono come rivenditori.
Premesso ciò, sottopongo il caso:
1. Per una politica commerciale abbiamo ritirato, acquistandolo, da un cliente il gruppo motore di un minifrigo usato prodotto nel 2003. Preciso che il vecchio proprietario, una srl che si occupa di servizi funebri, non è censito come “Operatore” e l’apparecchiatura, non avendo subito interventi, non è censita.
2. Di fatto, il gruppo motore è ora di nostra proprietà, in attesa di poterlo rivendere a potenziali clienti interessati a macchine usate.
3. Il gruppo motore viene revisionato e necessita di ricarica completa del gas.
4. Come dovremmo compilare il rapporto di intervento?
a. Operatore: noi stessi? Presumo di sì, quindi nel rapporto di intervento dichiareremo noi stessi come “operatori” di questa apparecchiatura che verrà censita per la prima volta in questo frangente.
b. Ubicazione/Indirizzo: la nostra sede, come da Punto a.
5. Come ci dovremo comportare nel momento in cui il gruppo motore usato e riparato verrà venduto e pertanto la proprietà sarà trasferita ad altro Operatore?
Nel caso specifico da lei descritto inserirà l’apparecchio, come correttamente da lei descritto, indicando come operatore voi stessi (e di conseguenza il vostro indirizzo). Se il ritiro del prodotto dall’ex operatore non produrrà alcuna fattura, alla voce preposta inserirà “sconosciuto”.
Al momento della vendita dichiarerete lo smantellamento e successivamente, qualora l’apparecchio fosse “non ermeticamente sigillato”, dichiarerete la vendita.
Nel momento in cui la nostra azienda (e ovviamente anche le altre del settore) dovesse procedere a vendere una macchina, dovrebbe procedere alla registrazione nella banca dati F-Gas in qualità di “Venditore”? Se sì, varrebbe lo stesso anche se la macchina venisse svuotata dagli F-Gas?” All’articolo 2 b) chiaramente si enuncia che il presente regolamento si applica
ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto
serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Inoltre, la risposta al vostro dubbio è contenuta all’interno del comma 3 dell’art. 16 D.P.R. 146/2018:
“Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, […] comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: […]”.
I punti più salienti del comma per determinare se c’è o meno obbligatorietà di dichiarazione di vendita alla Banca Dati F-gas sono:
– Stabilire se l’apparecchiatura è o meno ermeticamente sigillata (riferirsi alla definizione resa all’art. 2 REG. UE 517/2014);
– Stabilire se viene venduta ad utilizzatore finale o meno.
Vi sottolineo un dato già espresso dal già menzionato comma: la dichiarazione andrà resa contestualmente all’atto della vendita.
Nel registrare l’installazione di diversi condizionatori presso un sito industriale mi trovo in difficoltà su due punti:
-Nella banca dati alla voce installazione viene chiesta data e fattura di vendita del CDZ all’operatore. La fattura non è disponibile dedicata alla vendita dei CDZ in quanto trattasi di una grossa commessa di installazioni impiantistiche di cui una piccola parte è il condizionamento. A fronte di un ordine generale sono stati fatturati degli stati di avanzamento mensili ma non esiste un’indicazione specifica dei CDZ…. Come si può fare, è un dato obbligatorio?
-Se il CDZ viene fornito senza gas e il quantitativo richiesto di fabbrica viene inserito in fase di installazione, il quantitativo di gas deve essere inserito alla voce “Fgas presente” o “Fgas aggiunto”?
Per quanto riguarda il primo quesito: indichi pure lo stesso numero di fattura per i vari apparecchi. L’importante è che sia una fattura inerente alla commessa in questione.
Per quanto concerne la seconda richiesta: su F-gas presente indicherà “no”, e inserirà la quantità alla voce F-gas aggiunto.
Ho conseguito il patentino. Attualmente mi chiedono di effettuare la manutenzione di un assorbitore, ma non sono riuscito a capire se ho i requisiti per farlo.
Sapreste darmi indicazioni?
Per quanto riguarda le competenze necessarie ad operare su un assorbitore, per quanto concerne l’F-Gas, sarà sufficiente il patentino e la certificazione d’azienda.
Il dettaglio importante è la categoria del patentino (Cat. I, II, III…). Se fosse, come credo, un patentino di categoria I, non ci sono vincoli nell’intervento.
Su altre competenze che eventualmente sono richieste per questa commessa (es. Lettera “C” D.M. 37/2008), e che esulano dalla certificazione F-gas, purtroppo non posso esprimermi in quanto non conosco che tipo di intervento è chiamato a svolgere, né sono a conoscenza della realtà professionale ed aziendale.
Nr. 50 gruppi frigo arrivati da costruttore pressato SOLO in azoto.
Il ns. cliente (commerciante/rivenditore/produttore) di distributori bevande, ci chiede di caricare questi impianti con gas R452A (carica di kg 0.290 cad.).
Il prodotto finale (cui va montato il gruppo frigo) è destinato al mercato del BRASILE (extra CE).
Noi formuliamo fattura di vendita del gas (a tal proposito è sufficiente addurre la dichiarazione in allegato?).
Dobbiamo effettuare comunicazione sulla banca dati F-gas (sez. venditore)?
Per quanto riguarda la carica dei gruppi frigo, dobbiamo giustificarla sulla banca dati F-gas (se si come?) oppure come ha detto il cliente (nonché produttore/costruttore) basterebbe una sua dichiarazione/autocertificazione comprovante che gli impianti in essere sono esclusivamente destinati al mercato extra CE (in Brasile).
Qualsiasi tipo di vendita di gas refrigerante va dichiarato alla Banca Dati F-Gas, in ottemperanza all’art. 16, D.P.R. 146/2018.
Il modulo che mi ha allegato (che immagino essere quello scaricato dalla sezione moduli della propria scrivania telematica) è utilizzabile per la vendita di F-Gas ad utente finale, in cui viene riportata la causale di vendita al di fuori del mercato dell’Unione Europea.
Pertanto, potrà comunicare la vendita del gas a cliente finale allegando questo modulo debitamente compilato.
Eventualmente potrà riportare la questione anche all’interno del campo note in fase di dichiarazione.
Se volesse dichiarare l’intervento di ricarica (da fare alternativamente alla dichiarazione di vendita, altrimenti si corre il rischio di dichiarare due volte l’utilizzo del medesimo gas refrigerante) sarebbe più complesso in quanto si tratta di immissione di gas in apparecchiature nuove (e pertanto non riuscirebbe a trovare corrispettivo nelle operazioni dichiarabili in Banca Dati: installazione, manutenzione riparazione). La carica di apparecchiature nuove esula dalle dichiarazioni della Banca Dati F-Gas.
Se dovesse capitarle nuovamente di effettuare operazioni del genere, cioè legate all’esportazione di F-Gas, bisogna prestare attenzione a non superare la quota delle 100 tonnellate di CO2 equivalenti in un anno.
Mi spiego meglio: 50 apparecchi con 0,29 kg di R452A corrispondono a 14,5 kg di gas refrigerante. Questo specifico gas ha un valore di GWP corrispondente a 2141, per un totale di 31.045 tonnellate di CO2 equivalenti. Poniamo il caso che capitasse di effettuare questo tipo di operazione (anche per altri clienti, mercati, prodotti e tipologie di gas), e la somma di queste, producesse un valore pari o superiore alle 100 t CO2 eq., l’azienda ricadrebbe nell’obbligo di comunicare alla Commissione europea i dati di cui all’allegato VII (paragrafo 3) per ciascuna delle sostanze, per l’anno civile in questione (ovvero entro il 31 marzo 2023 i dati relativi all’anno 2022), il tutto in ottemperanza al paragrafo 1 dell’art. 19 Reg. UE 517/2014.
Per le imprese che lavorano su impianti mobili (semirimorchi e autocarri), devo fare la certificazione? Il nuovo Regolamento F-Gas che verrà pubblicato tra pochi giorni, prevede alcune novità per quanto riguarda il settore degli impianti frigoriferi su automezzi. Queste novità sono dipendenti dalla tipologia di apparecchio/automezzo. Schematicamente riporto quanto segue:
– All’Art. 4, paragrafo 7 si legge:
“Le persone giuridiche che effettuano l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all’articolo 5, paragrafo 3, lettere a) [unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero] e b) [unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari], sono certificate conformemente all’articolo 10 e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1.
Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono certificate conformemente all’articolo 10 Le persone fisiche che effettuano la manutenzione o l’assistenza e la riparazione di apparecchiature di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati a effetto serra nei veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva
2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [la direttiva si applica ai veicoli a motore delle categorie M1 e N1 definiti nell’allegato II della direttiva70/156/CEE, ovvero M1: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e N1: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate] e di apparecchiature mobili elencate all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento sono in possesso almeno di un attestato di formazione conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento”.
Avrei necessità di conoscere le procedure per la gestione di carico e scarico F-Gas.
Come fare per avviare un registro sul quale tenere traccia del gas acquistato e di quanto utilizzato.
Se il registro può essere un semplice file autoprodotto o se invece è necessario/obbligatorio un registro più “fiscale”.
Sono a confermarle che dall’atto dell’istituzione della Banca Dati F-Gas (nel 2019) non è più strettamente obbligatoria la compilazione di un registro cartaceo, in quanto quest’obbligo viene esperito dalle dichiarazioni rese sul portale stesso. Al momento dell’acquisto del gas refrigerante il venditore renderà comunicazione di vendita (che pertanto risulterà in “carico”) e, con le varie dichiarazioni d’intervento che lei renderà, si provvederà a “scaricare” dall’azienda il quantitativo del gas refrigerante utilizzato.
Ovviamente per una corretta e puntuale gestione aziendale io personalmente consiglio sempre di dotarsi di un registro interno (anche un semplice file Excel autoprodotto, come suggeriva lei).
Abbiamo una società che gestisce attività di somministrazione alimenti e bevande e vorremmo acquisire il know how necessario per poter operare ricariche di gas e piccole riparazioni su impianti frigoriferi e di condizionamento internamente alla società.
Ci hanno detto, però, che per poter effettuare legalmente questo tipo di operazioni è necessario che la società sia autorizzata ai sensi di una certa normativa (che non so) e che per essere autorizzata al suo interno ci deve essere persona titolata secondo la lettera C di una certa normativa il che vuol dire che ci deve essere un professionista esperto di impianti termici e idraulici (oltre ovviamente alla persona in possesso del patentino da frigorista). E ci hanno detto che per avere questa abilitazione ci va la laurea in ingegneria oppure esperienza comprovata in ditte che posseggono già queste conoscenze.
Come stanno realmente le cose?
Non vorrei investire questo considerevole importo di denaro oltre che di tempo e impegno per conseguire un patentino che in realtà sarebbe inservibile al mio scopo.
Per quanto riguarda le due principali necessità normative, F-Gas da una parte e “Lettera C” dall’altra, vorrei aiutarla a fare chiarezza:
– F-Gas: gli operatori che svolgono attività su impianti contenenti gas fluorurati, devono obbligatoriamente possedere la certificazione F-Gas (“patentino”). Nella maggioranza dei casi è obbligatorio che anche l’azienda possieda una certificazione sulle procedure e strumenti F-Gas. Entrambe queste certificazioni sono di tipo ambientale e sono obbligatorie per svolgere le attività c/o terzi, di installazione, controllo delle perdite, manutenzione/assistenza, riparazione e smantellamento su apparecchiature di condizionamento, di refrigerazione e pompe di calore che contengono gas fluorurati.
– “Lettera C”: la lettera C è un requisito tecnico definito dal Decreto Ministeriale 37/08 che permette di riconoscere all’installatore i requisiti necessari per poter certificare gli impianti e necessario per poter rilasciare la dichiarazione di conformità.
L’acquisizione della cosiddetta lettera C non è un prerequisito per conseguire il patentino F-gas, infatti chiunque svolga attività di manutenzione ordinaria su impianti che contengono gas fluorurati deve possedere la certificazione ambientale F-gas.
Per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria, però, è obbligatorio essere in possesso della lettera ministeriale C. Viceversa, coloro che sono abilitati alla lettera C, per qualsiasi attività su impianti con gas fluorurato nel rispetto della normativa, devono essere in possesso del Patentino F-gas e della Certificazione azienda.
Fatte queste dovute premesse per fare chiarezza su alcuni aspetti legislativi, vorrei proporle alcuni scenari “pratici”, in quanto gli obblighi di legge variano molto in base al tipo di interventi che avete intenzione di svolgere.
Poniamo il caso che lei voglia semplicemente operare attività di manutenzione degli impianti di climatizzazione e gruppi frigoriferi internamente alla sua azienda (ovvero un suo dipendente viene incaricato di mantenere in efficienza tali apparecchiature).
In questo caso sarà necessario che il dipendente consegua certificazione personale per il maneggio di F-Gas (i comuni fluidi refrigeranti HFC). Non è necessaria la certificazione anche della sua azienda, né che la sua azienda sia abilitata alle attività di installazione degli impianti all’interno di edifici (D.M. 37/2008).
Se, invece, voleva svolgere attività di manutenzione (non straordinaria!) su impianti diversi dai propri, le sarà necessario certificare anche l’azienda, oltre che ad un dipendente. Per quanto concerne le attività di manutenzione/assistenza non è previsto l’obbligo di abilitazione c/o Camera di Commercio territorialmente competente ai sensi del D.M. 37/2008.
Qualora lei intendesse svolgere anche operazioni di installazione e/o manutenzione straordinaria su impianti di climatizzazione e/o refrigerazione, allora le sarà necessario possedere i requisiti previsti dal D.M. 37/2008.
Per quanto concerne ottenere la cosiddetta “Lettera C”, i requisiti sono i seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 7 settembre 2011;
(lettera introdotta dall’art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
Ho certificato l’azienda ma mi hanno comunicato che non posso operare e certificare nell’ambito della refrigerazione. Vorrei, se potete, chiarimenti a riguardo e se possibile anche istruzioni per risolvere il mio problema. Senza ulteriori informazioni mi verrebbe da dire che il limite di non operare sugli impianti di refrigerazione possa nascere da una limitazione imposta dalla visura camerale.
A volte la “lettera C” (abilitazione alla realizzazione di impianti) viene limitata, ad esempio alla sola installazione di impianti di climatizzazione.
Se la camera di commercio si è espressa a proposito, credo sia da controllare la propria visura camerale e successivamente, se da questa non emergano elementi ostativi, chiedere esplicitamente alla Camera di commercio territorialmente competente.
Ho un problema sulla compilazione di una pratica F-GAS, il problema è il seguente:
devo comunicare l’installazione di una macchina non ermeticamente sigillata ma il cliente in cui è installata la macchina è di San Marino.Alla compilazione dell’intestazione metto che il cliente è estero, ma quando vado a compilare i dati della Provincia e del Comune non mi escono i dati di San Marino.
Per quanto concerne la specificità della Repubblica di San Marino, ulteriori informazioni specifiche possono essere richieste alla Camera di Commercio territorialmente competente, in questo caso Forlì-Cesena e Rimini.
Per quanto riguarda gli interventi e/o le vendite su territorio estero, questi non vanno comunicati c/o Banca Dati F-Gas italiana.
Per quanto riguarda le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-Gas, la vendita a soggetti esteri va comunicata:
– nel caso di vendita a imprese in possesso di certificato estero riconosciuto in Italia e che svolgono la loro attività sul territorio nazionale;
– nel caso di acquirenti non certificati che intendono far installare l’apparecchiatura in Italia e che si impegnano a farlo, avvalendosi di imprese certificate.
Le scrivo in merito al documento “dichiarazione” relativo al rinnovo iscrizione aziendale F-Gas.
Mi avete indicato di segnare nel documento “dichiarazione” quanto segue: Fatturato degli ultimi tre anni (nella determinazione del fatturato l’azienda deve prendere in considerazione solo la manodopera relativa all’attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore. Non deve essere considerato quello generato dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali). Nel documento invece si parla di fatturato medio degli ultimi 3 anni. L’importo che dobbiamo andare ad inserire è la somma del fatturato relativo all’attività di manodopera/installazione degli ultimi 3 anni o dobbiamo inserire il valore medio annuale?
La dichiarazione di fatturato, come detto, al corso, è indicativo. Va indicato il fatturato annuale medio calcolato sugli ultimi 3 anni. Nel fatturato dichiarato non vanno tenute in considerazione le vendite, quanto gli interventi che si sono eseguiti (installazione, riparazione/manutenzione, ricerca periodica fughe gas, smantellamento). Vanno considerati solamente gli interventi inerenti all’F-Gas.
Il valore espresso, anche se indicativo, deve risultare verosimigliante: serve sostanzialmente all’ente di certificazione per contestualizzare e comprendere meglio la realtà aziendale, ad esempio stimando, in base al dato dichiarato, di quanti tecnici in possesso di certificazione personale (patentino) necessita l’azienda in proporzione ai volumi di fatturato.
Buonasera gli impianti di freddo alimentari che usano parte dei fluidi frigoriferi per riscaldare raffreddare gli ambienti (grande distribuzione) sono soggetti alla normativa curit delibera 3965 31072015 d.g.r. 31 luglio 2015 Regione Lombardia ?
Si tratta di Impianti sotto centrali frigorifere con compressore dedicato ma inserito nella centrale frigorifera con cassette ad espansione diretta che funzionano da evaporatore in estate e condensatore in inverno
Il curit mi risulta che sia solo per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti non per la refrigerazione, ma come faccio a farlo notare all’ ispettore che è uscito a verificare
Se l’apparecchio viene utilizzato per la climatizzazione (o concorre ad essa) è da intendere come impianto di climatizzazione ed è sottoposto a D.P.R. 74/2013.
Se ad esempio il condensatore di un refrigeratore è usato per riscaldare un ufficio diventa un impianto ad uso misto, pertanto andrebbe iscritto al catasto.
É una situazione un po’ al limite, ma se l’ispettore ha sollevato la questione ci sarà stato qualche elemento oggettivo che lo ha portato a tale considerazione. Ovviamente dovremmo conoscere l’impianto, la sua specificità e nel dettaglio cosa ha contestato l’ispettore.
Volevo sapere se siamo obbligati a tenere un registro dei gas recuperati. Gli obblighi di tenuta dei registri dei gas recuperati, in Italia, vengono esperiti dalla Banca Dati F-Gas: nel momento che viene effettuato l’intervento, entro 30 giorni, si deve procedere ad effettuare dichiarazione d’intervento, dichiarando, pertanto, la tipologia e la quantità di gas recuperato e la sua destinazione.
Le ricordo che una volta recuperato il gas refrigerante non può essere reimpiegato così com’è, ma deve necessariamente essere “trattato”. A seconda dei casi (lo stabilirà il tecnico in loco, o sotto richiesta dell’operatore) il gas refrigerante può subire i processi di:
– Riciclaggio;
– Rigenerazione;
– Distruzione.
Volevo chiederle se ha dei riferimenti da mandarmi che si occupino dello smaltimento del gas fgas recuperato, o diversamente come è più opportuno gestire tale gas che adesso abbiamo nelle bombole. Noi siamo di Brescia e sto chiedendo in giro ma non ho ancora trovato nessuno che faccia il servizio. Per quanto concerne lo smaltimento o il recupero di gas refrigeranti esausti (rigenerazione), ci sono diverse aziende che se ne occupano.
Lei è libera di rivolgersi a qualsiasi realtà che ritenga più opportuna.
Nelle vicinanze di Brescia, e nello specifico a Bagnatica (BG) sorge lo stabilimento di Nippon Gases, che conosco essere un’azienda seria e qualificata.
Alcune prime informazioni sul trattamento dei gas refrigeranti e servizi da loro offerti li può trovare al seguente indirizzo: bit.ly/3xDdBGS
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento FGAS anche le apparecchiature contenenti meno di 5 ton. di CO2 sono soggette a controlli periodici programmati. Nel nuovo Regolamento F-Gas (573/2024) entrato in vigore pochissimi giorni fa, non sono contenute novità rilevanti in merito alla frequenza dei controlli di assenza fughe gas, né sono mutati i limiti entro i quali si effettuano tali controlli.
Riassumendo schematicamente questi controlli devono essere eseguiti su tutte le apparecchiature non ermeticamente sigillate che abbiano un quantitativo di fluido refrigerante uguale o superiore alle 5 t di CO2 equivalente (art. 5, par. 1), parimenti al vecchio Regolamento (517/2014).
Per tutti gli impianti che hanno un quantitativo compreso tra le 5 e le 49,99 t CO2 equivalente i controlli dovranno essere effettuati almeno ogni 12 mesi. Frequenza dimezzabile se sussiste la presenza di un rilevatore automatico delle perdite.
Qualora l’apparecchio fosse ermeticamente sigillato (etichettato come tale) i controlli periodici scattano solamente se questo avesse un quantitativo di refrigerante uguale o superiore alle 10 t di CO2 equivalente.
Le novità più importanti in tema di controlli delle perdite contemplate dal nuovo Regolamento riguardano:
– talune sostanze contenute nell’Allegato II, sez. I (sostanzialmente HFO);
– i controlli da effettuare su apparecchi ermeticamente sigillati presenti in edifici residenziali:
– i controlli da effettuare su apparecchiature mobili (art. 5, par. 3).
I chiller / refrigeratori industriali sono soggetti a rapporti di efficienza energetica. Se con rapporti di efficienza energetica intende i rapporti di controllo introdotti dal D.P.R. 74/2013, la risposta dipende dal tipo di utilizzo dell’apparecchiatura.
Se l’apparecchiatura è atta alla climatizzazione invernale e/o estiva degli edifici (Art. 1 D.P.R. 74/2013) allora è soggetto a tale Decreto.
La definizione di climatizzazione invernale o estiva viene ricavata dal comma 3, Allegato A Dlgs 19/08/2005 n. 192, dove viene definito come: “l’insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria”.
Qualora l’apparecchiatura in questione rispondesse a questo utilizzo, e presentasse su impianti termici di climatizzazione invernale una potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, allora si effettua un controllo di efficienza energetica, così come espresso al comma 1, Art. 8 del D.P.R. 74/2013 (con cadenza prevista dall’allegato A del medesimo Decreto).
Come previsto dal comma 9, art. 8 D.P.R. 74/2013 “Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa”.
Ovviamente il controllo di efficienza energetica è uno degli obblighi a quale sottoporre l’impianto: lo si deve registrare al Catasto degli impianti termici della Regione di pertinenza, e si devono effettuare gli interventi di manutenzione per mantenerlo in efficienza, ma per i dettagli di questo è opportuno riferirsi alla Regione dove è sito l’impianto in quanto è in capo alle Regioni l’istituzione di tale Catasto, ai sensi dell’Art. 10, comma 4, lettera a del D.P.R. 74/2013.
Noi abbiamo chiller di proprietà che noleggiamo e a volte vendiamo a clienti, abbiamo personale certificato (patentini frigoristi rinnovati presso di voi proprio quest’anno) grazie al quale eseguiamo manutenzioni, riparazioni e ricerca perdite sulle nostre macchine una volta terminato il noleggio.
Per questo motivo abbiamo fatto richiesta di iscrizione secondo l’opzione 3) qui sotto. Allego inoltre il nostri documenti relativi alla registrazione.
Dunque noi acquistiamo gas tramite il patentino dei nostri manutentori e comunichiamo gli interventi sul portale dichiarando le “riparazioni”
Nel caso invece cominciassimo a fare assistenza anche su apparecchiature non di nostra proprietà, dovremmo procedere con l’iscrizione secondo l’opzione 1)
Nel caso invece cominciassimo a produrre chiller e quindi acquistare gas anche per questo scopo che strada dovremmo percorrere?OPZIONI DI ISCRIZIONE
1) Scegliere Impresa soggetta ad obbligo di certificazione: nel caso di imprese iscritte al registro e in possesso di certificato per l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo perdite e recupero di gas da apparecchiature di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, antincendio (regolamenti 2067 e 304);
2) Scegliere Impresa iscritta ma non soggetta ad obbligo di certificazione: nel caso di impresa iscritta che svolge attività per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione su commutatori (regolamento 2066) o celle frigorifere di camion e rimorchi (2067/celle), avvalendosi di personale certificato;
3) Scegliere Operatore (impresa/ente) delle apparecchiature che si avvale di proprio personale certificato: nel caso di imprese o enti che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività ma non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.
4) Scegliere Impresa non soggetta ad obbligo di iscrizione o certificazione: nel caso di imprese che svolgono esclusivamente attività per le quali non è richiesta la certificazione (p.es. attività di controllo delle perdite) su apparecchiature di terzi avvalendosi di proprio personale certificato.
Con la presente sono a confermarle quanto da lei espresso: qualora eseguiate interventi su vs apparecchiature è fatto necessario che il personale che esegue tali interventi sia certificato, ma non è obbligo che sia certificata anche l’impresa (opzione 3).
Qualora voleste eseguire interventi anche su apparecchiature di terzi, allora è necessario che anche l’azienda proceda alla certificazione (opzione 1).
Nel caso diventiate produttori di chiller si configura uno scenario diverso: il vecchio Regolamento non prevedeva di doversi certificare, mentre il nuovo Regolamento (in vigore dal 11/02/2024) estende ai produttori alcune responsabilità degli operatori. Siamo in attesa che la Commissione europea licenzi gli atti d’esecuzione relativi per poi dare indirizzi precisi anche alle aziende.
Allego i patentini F-GAS, scaduti, ? i dipendenti in essere sono 4 – (sono entrate nuove forze in azienda)
Le chiedo la cortesia di informarsi, se dopo il corso e l’abilitazione, è necessario avere la certificazione di qualità ISO9001 al mio interno,
la ISO 9001 è una normativa che viaggia separatamente da quella dell’fgas?
Le chiedo la conferma, se per installare i condizionatori sigillati ermeticamente serve il patentino.
La certificazione F-Gas è prevista (ai sensi del par. 1, art. 10, REG UE 573/24) per tutte le persone che svolgono operazioni di installazione, manutenzione, riparazione o smantellamento sulle seguenti tipologie di apparecchiature:
– apparecchiature di refrigerazione;
– apparecchiature di condizionamento d’aria;
– pompe di calore;
– autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;
– veicoli leggeri frigorifero.
Come avrà avuto modo di notare, all’articolo 10, che descrive gli obblighi di formazione e certificazione, non si fa alcuna distinzione tra apparecchiature ermeticamente e non ermeticamente sigillate.La definizione di apparecchiatura ermeticamente sigillata (art. 3, par. 9) è di apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate durante il processo di fabbricazione nei locali del fabbricante mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e le cui giunture nel sistema sigillato abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui a una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.
Così come previsto dall’art. 16, comma 3 del D.P.R. 146/2018, il venditore di apparecchiatura ermeticamente sigillata non ha obbligo di dichiarazione c/o Banca Dati F-Gas.La definizione di installazione, resa dal Regolamento al par. 17, art.3, ci informa che va intesa come il processo di assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuito contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, al fine di assemblare un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato, che comporta l’assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio.Chiarite queste due definizioni, è molto frequente che la posa in opera di un apparecchiatura ermeticamente sigillata non necessiti di installazione, cosi come espressa dal Regolamento, e pertanto non sussiste alcun obbligo a dichiarare la vendita, né la posa in opera di tali apparecchiature (in quanto non sono da intendere come installazioni.Per quanto concerne la certificazione ISO 9001 essa non è necessaria a chi consegue la certificazione aziendale F-Gas, sono certificazione indipendenti che vengono richieste per motivi diversi.
Qualora l’azienda avesse in essere la certificazione di qualità andrà ad integrarla nella opportuna sezione inserendo il fatto che l’azienda ha conseguito anche certificazione F-Gas e nel momento in cui andrà a compilare il Piano della Qualità per la certificazione F-Gas, inserirà l’opportuno n. progressivo di documento, così come richiesto da certificazione ISO 9001.
Avrei bisogno di qualche risposta certa ad alcune segnalazioni arrivatemi in questi giorni per gli interventi FGAS.
La nostra azienda si occupa di refrigeratori del latte alla stalla quindi grandi dimensioni.
C’è un limite agli interventi di ricarica gas che si posso eseguire in un anno per lo stesso cliente?
C’è un limite, in percentuale sul carico massimo dell’apparecchiatura, di gas ricaricato in un anno sul medesimo impianto?
Per quanto riguarda il controllo annuale devo per forza eseguirlo io che mi occupo degli eventuali interventi oppure il cliente può anche farlo eseguire da altri tecnici?
Sono state introdotte nuove regole di recente per la registrazione?
All’interno del Regolamento (sia quello entrato in vigore pochi giorni fa, sia nel precedente), non si fa menzione diretta di un numero massimo di “ricariche” che si possono effettuare sul medesimo impianto, sia come numero di interventi, sia come percentuale di gas refrigerante introdotto.
Ulteriori precisazioni in merito potrebbero scaturire dal conoscere il tipo di refrigerante utilizzato in tali operazioni.Questa sua richiesta mi fa, però, sorgere il dubbio che l’impianto possa avere una perdita relativamente consistente.
Se il tecnico sospetta una perdita di gas refrigerante è necessario che venga analizzato l’impianto e che venga localizzata la perdita (Reg. UE 1516/2007).
Vorrei ricordarle che una volta verificata la presenza di una perdita dall’apparecchio è obbligatorio che l’operatore e/o l’operatore d’impianto proceda a ripararla senza indebito ritardo (ai sensi del par. 5, art. 4, Reg. UE 573/2024).
Se l’apparecchiatura è soggetta a controlli periodici delle perdite (a norma dell’art. 5, par. 1 del Reg. UE 573/2024 – cosa che reputo molto probabile, visto la descrizione delle dimensioni dell’impianto che mi ha reso), ed è stata riparata una perdita nell’apparecchiatura, l’operatore dell’apparecchiatura provvede a che essa sia controllata da una persona fisica certificata (conformemente all’articolo 10 Reg. UE 573/2024) non prima che sia trascorso un tempo di funzionamento di 24 ore, ma comunque entro un mese dalla riparazione per verificare che quest’ultima sia stata efficace.
Le sanzioni per la violazione di tali prescrizioni sono:
– L’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro (ai sensi del comma 2, Art. 3 Dlgs 163/2018).
– L’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite …, non effettua… la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (ai sensi del comma 3, Art. 3 Dlgs 163/2018).Le scrivo tutto ciò perché una periodica aggiunta di gas refrigerante dev’essere dichiarata (entro 30 gg dal singolo intervento) in Banca Dati F-Gas: continue dichiarazioni di “aggiunta gas” a carico della medesima apparecchiatura potrebbero insospettire le autorità che possono, pertanto, decidere di svolgere dei controlli in merito.Detto questo l’operatore può rivolgersi a qualsiasi tecnico ed azienda in possesso dei requisiti di certificazione F-Gas.Per quanto concerne il suo ultimo quesito circa la possibile introduzione di nuove regole per la “registrazione”: se con il termine “registrazione” intende la dichiarazione degli interventi da rendere alla Banca Dati F-Gas, ad oggi non ci sono novità, e si continua ad applicare quanto richiesto e previsto dall’attuale D.P.R. 146/2018.
Avrei alcuni dubbi riguardanti la compilazione di una pratica F-GAS.
Ho un CHILLER RAE0502/S (allego targa) dovrei fare il rapporto intervento per il controllo delle perdite, nel macchina è presente un circuito di R22 da 20,4 Kg e un circuito di R-407C da 14Kg.
La macchina in questione aveva già fatto un controllo perdite , che non era stato fatto da noi (allego rapporto intervento) ma era stata inserita con un solo circuito di gas.
Volevo sapere come dovevo gestire la pratica F-GAS?
Il gas refrigerante R22 (difluoroclorometano) non rientra negli obblighi di dichiarazione F-Gas in quanto classificato come HCFC (contenente cloro) e non come HFC (e infatti non ne troviamo traccia tra le sostanze fluorurate contenute negli allegati I e II del Regolamento 573/2024.
Le sostanze clorurate sono soggette ad altra disciplina legislativa. Qui di seguito un breve elenco:
– Legge 28/12/1993, n. 549 (come modificata da Legge 16/06/1997, n. 179);
– 2000: Reg. CE 2037/2000;
– 2009: Reg. CE 1005/2009.
Per quanto concerne gli inserimenti in Banca Dati F-Gas il controllo delle perdite su apparecchiature contenenti solo R22 o altri HCFC non dovrà essere comunicato, ma:
– Lo si dovrà dichiarare se il gas contenuto nell’apparecchiatura è costituito da almeno un gas fluorurato a effetto serra (magari in miscela con R22);
– Andranno dichiarati inoltre gli interventi nei quali il gas R22 viene sostituito con altri FGAS.
Probabilmente il precedente manutentore ha identificato i circuiti come due apparecchiature distinte, andando a dichiarare solamente il circuito contenente HFC (R407C).
Questa è una valutazione che può fare solo lei che in situ può verificare la tipologia costruttiva dell’apparecchiatura.
Resta fermo il fatto che qualora il precedente manutentore abbia operato tale scelta, dovrebbe aver compilato annualmente una sorta di registro dell’apparecchiatura (che il Decreto italiano chiama “libretto”, ma da non confondere con il Libretto degli impianti termici ai sensi D.P.R. 74/2013) relativo al circuito in R22.
Per fare una certificazione di impianti a regola d’arte c’è bisogno di un codice ateco o basta una dichiarazione di mio pugno? Per quanto riguarda gli impianti frigoriferi (che siano di refrigerazione o climatizzazione) sono due le principali necessità normative: F-Gas da una parte, e “Lettera C” dall’altra.
Di seguito le riporto una sintetica descrizione:
– F-Gas: gli operatori che svolgono attività su impianti contenenti gas fluorurati, devono obbligatoriamente possedere la certificazione F-Gas (“patentino”). Nella maggioranza dei casi è obbligatorio che anche l’azienda possieda una certificazione sulle procedure e strumenti F-Gas. Entrambe queste certificazioni sono di tipo ambientale e sono obbligatorie per svolgere le attività c/o terzi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione/assistenza, riparazione e smantellamento su apparecchiature di condizionamento, di refrigerazione e pompe di calore che contengono gas fluorurati.
– “Lettera C”: la lettera C è un requisito tecnico definito dal Decreto Ministeriale 37/08 (requisito eventualmente contenuto all’interno della sua visura camerale) che permette di riconoscere all’installatore i requisiti necessari per poter certificare gli impianti e necessario per poter rilasciare la dichiarazione di conformità.
L’acquisizione della cosiddetta lettera C non è un prerequisito per conseguire il patentino F-Gas, infatti chiunque svolga attività di manutenzione ordinaria su impianti che contengono gas fluorurati deve possedere la certificazione ambientale F-gas.
Per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria, però, è obbligatorio essere in possesso della lettera ministeriale C. Viceversa, coloro che sono abilitati alla lettera C, per qualsiasi attività su impianti con gas fluorurato nel rispetto della normativa, devono essere in possesso del Patentino F-gas e della Certificazione azienda.
Fatte queste dovute premesse per fare chiarezza su alcuni aspetti legislativi, vorrei proporle alcuni scenari “pratici”, in quanto gli obblighi di legge variano molto in base al tipo di interventi che avete intenzione di svolgere.
Poniamo il caso che lei voglia semplicemente operare attività di manutenzione degli impianti di climatizzazione e gruppi frigoriferi internamente alla sua azienda (ovvero un suo dipendente viene incaricato di mantenere in efficienza tali apparecchiature). In questo caso sarà necessario che il dipendente consegua certificazione personale per il maneggio di F-Gas (i comuni fluidi refrigeranti HFC). Non è necessaria la certificazione anche della sua azienda, né che la sua azienda sia abilitata alle attività di installazione degli impianti all’interno di edifici (D.M. 37/2008).
Se, invece, voleva svolgere attività di manutenzione (non straordinaria!) su impianti diversi dai propri, le sarà necessario certificare anche l’azienda, oltre che ad un dipendente. Per quanto concerne le attività di manutenzione/assistenza non è previsto l’obbligo di abilitazione c/o Camera di Commercio territorialmente competente ai sensi del D.M. 37/2008.
Qualora lei intendesse svolgere anche operazioni di installazione e/o manutenzione straordinaria su impianti di climatizzazione e/o refrigerazione, allora le sarà necessario possedere i requisiti previsti dal D.M. 37/2008.Per quanto concerne i requisiti per ottenere la cosiddetta “Lettera C”, sono i seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 7 settembre 2011;
(lettera introdotta dall’art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’ articolo 1, comma2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
La ns. azienda si avvale di un frigorista esterno per la svolgimento delle attività oggetto della certificazione che stiamo andando a rinnovare.
Ho compilato il piano qualità, vorrei farlo visionare ad un vostro docente riguardo questo aspetto
Per quanto concerne il piano della qualità da lei inviato mi sono permesso, visto la peculiarità del suo caso, di avanzare ed inserire alcune modifiche in merito, per meglio chiarire il contesto in cui vi trovate ad operare (ho sottolineato la parte di testo che ho aggiunto):
“In particolare, si intende dimostrare di avere personale certificato di utilizzare personale certificato esterno all’azienda per le attività che ricadono sotto obbligo di certificazione”.
1. “Elenco del personale certificato esterno”. In allegato copia del contratto di collaborazione.
2. “Criteri di qualifica del personale esterno e tenuta sotto controllo dello stato di qualifica”.
“Miglioramento dell’attenzione di tutto il personale, anche esterno, a tutti i livelli, nei confronti degli obiettivi della Qualità. Grande attenzione alla gestione delle risorse umane, qualificando il personale con corsi di formazione specifici, coinvolgendo, se necessario, anche il personale esterno”
Specificherei che l’azienda verifica che il personale esterno abbia a disposizione l’attrezzatura idonea e che gli strumenti che vengono utilizzati sono regolarmente tarati, oltre a disporre degli idonei DPI.
Avremmo necessità, se possibile, di avere delucidazioni in merito ai container marittimi frigoriferi, chiamati anche container Frigo o container reefer.
Il quesito è se questi container frigo marittimi debbano essere sottoposti alla normativa Fgas, con relativa iscrizione degli stessi nel registro, manutenzione periodica da registrare sul portale e dismissione finale sempre tramite portale
Ho fatto un interpello a Fgas – Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) in merito e se le fa piacere condivido con lei la risposta:
Buongiorno,
in riferimento al suo quesito, si rappresenta che il nuovo regolamento (UE) n. 573 del 2024 non ha incluso il settore marittimo tra quelli soggetti alla sua applicazione, e ciò nonostante nel corso dei negoziati fosse emerso la necessità di includere il settore nell’applicazione della normativa.
In tal senso, si riporta quanto previsto dall’articolo 35, paragrafo 5, lettera b. del citato regolamento ai sensi del quale “Entro il 1o gennaio 2030 la Commissione pubblica una relazione sugli effetti del presente regolamento. La relazione comprende una valutazione dei seguenti elementi:…….
b) gli sviluppi internazionali pertinenti per il settore del trasporto marittimo e la potenziale estensione dell’ambito di applicazione dei requisiti in materia di contenimento ai gas fluorurati a effetto serra contenuti nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento delle navi
Ho il sospetto che nel risponderle non siano scesi nel dettaglio della sua richiesta, soffermandosi sull’espressione “marittimi”. La loro risposta, oltre alla citazione dell’art. 35 (lettera b, par. 5, art. 35, in cui si specifica che, all’interno della relazione che la Commissione europea dovrà pubblicare entro il 1 gennaio 20230, dovrà essere valutato il seguente elemento “gli sviluppi internazionali pertinenti per il settore del trasporto marittimo e la potenziale estensione dell’ambito di applicazione dei requisiti in materia di contenimento ai gas fluorurati a effetto serra contenuti nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento delle navi”), sembra ricalcare quanto espresso al punto 14 delle considerazioni iniziali contenute nel Regolamento F-Gas: “Dato il carattere internazionale del trasporto marittimo, è importante che l’Unione e i suoi Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborino con i paesi terzi per garantire la prevenzione delle emissioni inutili di gas fluorurati a effetto serra in tale settore, anche durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza, la riparazione e il recupero dalle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria delle navi. In sede di riesame dell’attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità di estendere l’ambito di applicazione delle misure di contenimento alle navi”.

Un container intermodale, per definizione, è un container che può essere utilizzato da diversi sistemi di trasporto, e pertanto non esclusivamente marittimo. Il container è qualcosa che viene trasportato da un vettore, e pertanto non ritengo vada considerato strettamente “un’apparecchiatura di refrigerazione o condizionamento delle navi”, così come espresso invece alla lettera b, par. 5, Art. 35, e al punto 14 delle considerazioni iniziali.
Al contrario, all’Art. 5 e all’Art. 8 del Regolamento F-Gas i container intermodali, compresi i reefers, vengono esplicitamente citati come apparecchiature che devono essere sottoposte sia a controlli periodici di assenza fughe gas (Art. 5), sia agli obblighi circa il recupero di gas refrigeranti (Art. 8).
Sarebbe interessante effettuare un secondo interpello chiedendo esplicitamente degli articoli 5 e 8 del Regolamento F-Gas inerentemente ai container intermodali (reefers).

Per quanto concerne i container intermodali, compresi i reefers, troviamo due riferimenti all’interno del nuovo Regolamento F-Gas (REG. EU 24/573):

– Art. 5, par. 1 e 3: si specifica l’obbligo per gli operatori e produttori delle apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I (HFC) o nell’allegato II, sezione 1 (HFO) di effettuare controlli periodici per verificare la presenza di eventuali perdite. Tali controlli periodici riguardano tutte le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato II, sezione 1. Se l’apparecchiatura è etichettata come ermeticamente sigillata i controlli periodici si dovranno effettuare solo qualora contenenti quantità pari o superiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I o quantità pari o superiori a 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato II, sezione 1. La frequenza con la quale devono essere effettuati tali controlli sono descritti all’art. 6 del Regolamento.

– Art. 8, par. 1, 3 e 5: si specifica l’obbligo da parte degli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di provvedere a che tali sostanze siano recuperate e, dopo lo smantellamento delle apparecchiature, siano riciclate, rigenerate o distrutte. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli operatori delle apparecchiature mobili (di cui al paragrafo 3, lettera b), a decorrere dal 12 marzo 2027. Le ricordo che il recupero di tali sostanze è svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati previsti all’articolo 10.

Per quanto concerne l’ambito della Banca Dati F-Gas non posso, ad ora, fornirle dei riferimenti di legge precisi in quanto, allo stato attuale, stiamo operando ancora in aderenza al D.P.R. 146/2018 (che faceva seguito all’art. 6 del precedente Regolamento F-Gas).
Il nuovo Decreto italiano F-Gas dovrebbe essere, secondo l’intenzione del MASE, pubblicato nei primi mesi dell’anno prossimo, a seguito degli atti d’esecuzione della Commissione europea.
Per quello che risulta dall’attuale testo del Regolamento F-Gas tali apparecchiature dovranno essere sottoposti a controlli periodici di assenza fughe gas da parte di personale certificato, così l’eventuale recupero di tali gas refrigeranti. Per quanto riguarda la dichiarazione in Banca Dati, attualmente, non è possibile indicare la tipologia specifica di apparecchiatura (reefers), e pertanto, in assenza di una circolare esplicativa ministeriale, si dovrà operare, in questi mesi, a compilare un registro dell’apparecchiatura (cartaceo) contenente i dati e le modalità così come richiesti dall’art. 7 del Regolamento.

 

Ho partecipato al corso sulla banca dati f-gas, e avrei una domanda da porre all’attenzione del docente:
Nella parte cui trattava i controlli post riparazione da registrare nel portale, ha fatto riferimento al tempo che deve passare tra la riparazione e il controllo (almeno 24 ore), ho cercato nelle dispense ma purtroppo non ho trovato nulla a riguardo e non mi sono appuntato l’articolo di riferimento. Chiedevo cortesemente di capire dove controllare la modifica che porta ad eseguire in sostanza DUE uscite per poter registrare correttamente la riparazione entro il limite di 30 giorni.
Se ricorda, come premessa del corso, avevo detto che la Banca Dati viene compilata come richiesto dall’attuale Decreto italiano (DPR 146/2018) che attuava l’art. 6 del vecchio Regolamento F-Gas 2014/517; nondimeno il 12 marzo di quest’anno è entrato in vigore il nuovo Regolamento F-Gas (REG UE 2024/573). Se ben ricorda ho più volte ricordato che questo ci porterà ad operare in una sorta di “limbo” in cui dovremo ottemperare contemporaneamente a due leggi diverse in taluni contenuti.

Uno di questi contenuti riguarda proprio questo aspetto: nel vecchio Regolamento si imponeva di fare il controllo entro 30 giorni dalla data di riparazione senza specificare altro (nello specifico art. 3, par. 3, Reg. UE 517/2014: “Se l’apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell’apparecchiatura, gli operatori assicurano che quest’ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace”).

Nel nuovo Regolamento F-Gas, invece, si stabilisce che tale controllo dev’essere effettuato entro un mese, ma dopo almeno 24 ore di funzionamento dopo l’intervento di riparazione (nello specifico all’art. 4, par. 5 REG UE 2024/573: “Se l’apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell’apparecchiatura, l’operatore dell’apparecchiatura provvede a che essa sia controllata da una persona fisica certificata conformemente all’articolo 10 non prima che sia trascorso un tempo di funzionamento di 24 ore, ma comunque entro un mese dalla riparazione per verificare che quest’ultima sia stata efficace”).

Questo implica che dal momento in cui è entrato in vigore il nuovo Regolamento F-Gas, dobbiamo attenerci a quello che questi dispone e pertanto, dopo aver effettuato l’intervento di riparazione, dobbiamo attendere almeno 24 prima di poter eseguire il controllo di verifica, e questo, inevitabilmente, ci impone di effettuare almeno 2 interventi distinti.

Avrei bisogno un informazione quando si fa una registrazione Fgas sul portale un mono è un circuito? Un dual sono due circuiti?Un trial ecc
Un VRV con 10 spit interni in fase di registrazione sono 10 circuiti? Forse sbagliando io li ho sempre registrati cosi
Mono uno circuito Dual due circuiti Trial tre circuiti VRV 10 unità interne n.°10 circuiti In tutti i circuiti solitamente metto il modello dell’ unità interna
Generalmente l’utilità/necessità di inserire più circuiti riguarda l’inserimento di interventi relativi a talune apparecchiature di refrigerazione, molto raramente di climatizzazione.
In particolare vorrei proporle un metodo un po’ rozzo ma piuttosto efficace per poter stabilire se un apparecchio possiede uno o più circuiti frigoriferi: immagini una perdita da un tubo, e provi ad immaginare se questa perdita, potenzialmente, può determinare lo “svuotarsi” di tutto l’impianto o meno.
Per questo motivo, per riprendere un esempio fatto da lei, in un trial-split una perdita in un punto può determinare la fuoriuscita di tutto il gas refrigerante, per questo è da considerarsi un unico circuito.
Lo smantellamento di un impianto chiller a refrigerante R 22 (mai censito in banca dati, ma controllato annualmente e documentato solo su Libretto Impianto cartaceo)
DEV’ESSERE INSERITO IN BANCA DATI ?
Il gas R22 (monocloro-difluoro-metano) è classificato come HCFC (idroclorofluorocarburo) e non appartiene alle sostanze elencate negli allegati I e II dell’attuale Regolamento F-Gas (REG UE 2024/573), né tantomeno negli allegati del vecchio REG UE 2014/517 al quale fa riferimento l’attuale D.P.R. 146/2018 (che per intenderci è quello che ha istituito, in Italia, la Banca Dati F-Gas).
Pertanto il controllo delle perdite su apparecchiature, o altri tipi di interventi, contenenti solo R22 o altri HCFC non dovrà essere comunicato alla Banca Dati F-Gas (per questo, giustamente, non trova censita questa apparecchiatura all’interno del portale).
Tuttavia troviamo, all’interno dell’elenco delle sostanze “dichiarabili” della Banca Dati F-Gas, anche l’R22 in quanto lo si dovrà dichiarare nei seguenti casi:- Il gas contenuto nell’apparecchiatura è costituito da almeno un gas fluorurato a effetto serra (magari in miscela con R22).
– Gli interventi nei quali il gas R22 viene sostituito con altri F-Gas (ad esempio R417AR422A- R422D).I fluidi frigorigeni CFC e HCFC sono gas che contengono Cloro e, se rilasciati in atmosfera, intaccano lo strato di ozono, avendo elevati indici ODP (Ozone Depletion Potential ).
Per ovviare a questo grave problema ambientale nel tempo è stata sviluppata un’apposita disciplina legislativa che le riporto in breve:- Protocollo di Montreal (1987);
– Legge 28/12/1993, n. 549 (come modificata da Legge 16/06/1997, n. 179);
– 2000: Reg. CE 2037/2000;
– 2009: Reg. CE 1005/2009.Dal 1° gennaio 2015 non è più possibile utilizzare il refrigerante R22 per ricaricare o riparare qualsiasi tipo di apparecchio.
I fluidi frigorigeni (CFC – HCFC) recuperati dagli impianti sono classificati come rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006 – Codice dell’ambiente).
Le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico (numerato e vidimato dalle Camere di Commercio (art. 190).
Il deposito temporaneo dei rifiuti non può avere durata superiore ad un anno (art. 183).
I produttori ed i detentori di rifiuti devono disfarsene consegnandoli ad un raccoglitore autorizzato, che rilascia copia di un apposito formulario (art. 188).
Abbiamo installato un gruppo frigo (di cui allego la targhetta), che ha due circuiti (e 4 compressori). Come indicato da targhetta io ho 5,07 kg di R32 per ogni circuito, quindi 3.42 tCO2eq cad. La somma fa 10.14 kg di gas e 6.85 tCO2eq.
Per la ricerca perdite fa fede il totale (quindi obbligatoria) oppure i singoli circuiti (quindi non obbligatoria perché sotto le 5 tCO2eq)?
il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che, nel caso di apparecchiatura con 2 o più circuiti, non interconnessi tra loro, va considerata la quantità del gas presente all’interno del singolo circuito per cui si sta comunicando l’intervento
Abbiamo effettuato il corso fgas aziendale con lei e mi permetto di disturbarla per un quesito relativo al portale fgas:
abbiamo venduto parecchi anni fa un essiccatore a un ns cliente, e ora l’abbiamo ritirato noi quindi non è più nelle sue disponibilità.
Come va registrata questa operazione sul portale?
La prima operazione da fare in questi casi è dichiarare in Banca Dati la dismissione dell’impianto c/o vostro cliente: da quel momento non sarà più l’operatore di quell’apparecchiatura.
Ritirandolo (immagino per vendita futura) voi diventerete il nuovo operatore, e pertanto soggetti a tutti gli obblighi che questa figura comporta.
Nel dichiararsi nuovo operatore o in caso di successiva vendita, verifichi le specifiche dell’apparecchiatura: nello specifico è opportuno controllare che tale apparecchiatura possa essere resa nuovamente disponibile e che non ricada in uno dei divieti imposti dall’art. 13 o Allegato IV REG. UE 2024/573.
In particolare La definizione di “immissione sul mercato” può trovarla al par. 6, Art. 3, REG UE 2024/573: “l’immissione doganale in libera pratica nell’Unione o la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, o l’uso di sostanze prodotte, o di prodotti o apparecchiature fabbricati, per uso proprio”.
Tenga presente che in alcune disposizioni di armonizzazione dell’Unione europea (“Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022”, Par. 2.2 e 2.3.) anche la «messa in servizio» (ad es. ascensori) o «l’uso personale» (ad es. macchine utilizzate dallo stesso fabbricante) sono considerati equivalenti all’immissione sul mercato.Inoltre il Reg. UE 768/2008 (versione consolidata attuale del 2021) ci da una prima definizione, distinguendo tra:
– “immissione sul mercato” con la quale si intende “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario”;
– “messa a disposizione sul mercato” con la quale si intende “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.
In particolare questa distinzione è utile nel momento in cui lei considera di vendere, eventualmente, a vostri rivenditori (in questo caso sta fornendo un prodotto per una distribuzione del prodotto che avverrà successivamente, ma che si configurerebbe come messa a disposizione del mercato, non come immissione sul mercato, cosa che viene ad ogni modo considerata come possibile dalla definizione del nuovo Regolamento F-Gas).Le ricordo, ad ogni modo che al par. 19, Art. 13, REG. UE 2024/573 viene stabilito che i divieti in immissione non solo non si applicano nel caso in cui l’operatore (sottolineo operatore!) dimostri che il prodotto/apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima della pertinente data di divieto di cui all’allegato IV, ma anche se l’operatore dimostra che i pertinenti requisiti di sicurezza in un determinato luogo non consentono l’installazione di apparecchiature che utilizzano gas fluorurati a effetto serra al di sotto del valore di potenziale di riscaldamento globale specificato nei rispettivi divieti.Per quanto concerne la vendita dell’usato dovrebbe essere possibile, ovviamente se risulta chiaramente che questa non è stata immessa nell’Unione per la prima volta (così come richiesto dalla definizione resa sopra). Potrebbe sembrare scontato ma non lo: sarebbe utile indagare se la successiva installazione di tale apparecchio possa configurarsi come nuova messa in servizio, in questo caso potrebbe ravvisarsi un’equivalenza con la nuova immissione sul mercato (vedasi la “Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022”, Par. 2.2 e 2.3. summenzionata sopra).
Produciamo tra le altre cose alcune apparecchiature fisse di refrigerazione autonome con unità pecaricata di R449a.
Per questa soluzione è vietata la messa in funzione a partire dal 1 gennaio 2025, a meno che (se non erro) l’operatore non possa presentare prova che l’immissione sul mercato è avvenuta prima di tale data.
I nostri rivenditori ci chiedono conferma di poter acquistare nella seconda metà di quest’anno da noi (produttori) tali apparecchiature di refrigerazione autonome a R449a e fornirle successivamente al 1 gennaio 2025 ai clienti per la messa in funzione.
In caso affermativo, ciò implica anche che continua ad essere possibile la compravendita di apparecchiature usate che non rispettano i vincoli attualmente previsti per il nuovo, mi confermate?
La definizione di “immissione sul mercato” può trovarla al par. 6, Art. 3, REG UE 2024/573: “l’immissione doganale in libera pratica nell’Unione o la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, o l’uso di sostanze prodotte, o di prodotti o apparecchiature fabbricati, per uso proprio”.
Tenga presente che in alcune disposizioni di armonizzazione dell’Unione europea (“Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022”, Par. 2.2 e 2.3.) anche la «messa in servizio» (ad es. ascensori) o «l’uso personale» (ad es. macchine utilizzate dallo stesso fabbricante) sono considerati equivalenti all’immissione sul mercato.Inoltre il Reg. UE 768/2008 (versione consolidata attuale del 2021) ci da una prima definizione, distinguendo tra:
– “immissione sul mercato” con la quale si intende “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario”;
– “messa a disposizione sul mercato” con la quale si intende “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.
In particolare questa distinzione è utile nel momento in cui lei parla di vendere a vostri rivenditori (in questo caso sta fornendo un prodotto per una distribuzione del prodotto che avverrà successivamente, ma che si configurerebbe come messa a disposizione del mercato, non come immissione sul mercato, cosa che viene ad ogni modo considerata come possibile dalla definizione del nuovo Regolamento F-Gas).Le ricordo, ad ogni modo che al par. 19, Art. 13, REG. UE 2024/573 viene stabilito che i divieti in immissione non solo non si applicano nel caso in cui l’operatore (sottolineo operatore!) dimostri che il prodotto/apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima della pertinente data di divieto di cui all’allegato IV, ma anche se l’operatore dimostra che i pertinenti requisiti di sicurezza in un determinato luogo non consentono l’installazione di apparecchiature che utilizzano gas fluorurati a effetto serra al di sotto del valore di potenziale di riscaldamento globale specificato nei rispettivi divieti.Per quanto concerne la vendita dell’usato dovrebbe essere possibile, ovviamente se risulta chiaramente che questa non è stata immessa nell’Unione per la prima volta (così come richiesto dalla definizione resa sopra). Potrebbe sembrare scontato ma non lo: sarebbe utile indagare se la successiva installazione di tale apparecchio possa configurarsi come nuova messa in servizio, in questo caso potrebbe ravvisarsi un’equivalenza con la nuova immissione sul mercato (vedasi la “Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022”, Par. 2.2 e 2.3. summenzionata sopra).
Dovrei prendere come gestione terzo responsabile e manutenzione 4 impianti VRF (realizzati da noi) da circa 30 kW cad. Vorrei sapere se in caso di sanzioni F-Gas, anche a livello penale, la responsabilità sarebbe poi a nostro carico essendo T.R., o rimane comunque a carico dell’operatore La figura di Terzo Responsabile è disciplinata dal Dlgs 192/2005: all’interno dell’Allegato “A”, al punto 52 ci viene restituita la seguente definizione: “l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici”.

In dettaglio i compiti e le responsabilità del Terzo Responsabile sono però indicati all’art. 6 del DPR 74/2013. In particolare il comma 1 di tale articolo recita: “L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica (D.M. 37/2008, nda) sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo…”. La rimando alla lettura completa di tale articolo che le potrà fornire ulteriori dettagli.
Un dettaglio meritevole di menzione riguarda il comma 2 del medesimo articolo, che ci informa che non può essere rilasciata delega in caso di impianti non conformi (a meno che non sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma).

Per rispondere più puntualmente circa il suo dubbio relativo alle sanzioni amministrative, il Terzo Responsabile risponde del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente (comma 3, Art. 6, DPR 74/2013).
L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell’art. 11 DPR 74/2013, dev’essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.

Pertanto, per riassumere, il Terzo Responsabile:
– Riceve l’incarico (scritto!) dal proprietario dell’impianto;
– Diventa responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria o straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica (e verifiche assenza fughe gas!);
– Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto;
– Risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza.

Per quanto concerne specificatamente le sanzioni F-Gas (Dlgs 163/2019), la gran parte delle responsabilità viene imputata all’operatore. Il Terzo Responsabile viene identificato con l’operatore solamente se viene rispettato quanto prescritto all’art. 2, lettera n del DPR 146/2018 che definisce la figura dell’operatore come la “persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature”.
A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
– Libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
– Controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
– Il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli o riparazioni.

A seguito intervento per recupero gas su due condizionatori monoblocco per la loro dismissione, il cliente ci chiede il certificato “gas free”. Riuscite a darmi lumi? con la presente sono a confessarle di essere in difficoltà nel risponderle con precisione e sicurezza in assenza di maggiori delucidazioni circa il contesto dell’intervento.
Questo perché con l’espressione “gas free” ci si potrebbe riferire a cose molto diverse: in un caso ci si riferisce alla certificazione relativa, ad esempio, alla bonifica di cisterne o locali dal potenziale sviluppo di gas infiammabili; nell’altro caso, invece, si punta a certificare un immobile “senza gas” (secondo il protocollo CASA GAS FREE), che non utilizzi in loco combustibili di origine fossile e/o combustibili gassosi di qualsiasi origine e/o altri combustibili da fonte non rinnovabile.
Parlando della rimozione di due climatizzatori monoblocco (e immagino la relativa installazione di nuovo/i sitema/i), immagino che il secondo caso sia più confacente alla situazione.
Per poter rilasciare questo tipo di certificazione il tecnico richiedente è un professionista abilitato iscritto al proprio ordine/collegio professionale, con competenze in materia di progettazione termotecnica.
Sono ammessi pertanto i seguenti profili professionali:
– Geometra iscritto al collegio professionale (per “costruzioni di modesta entità”);
– Perito industriale iscritto al collegio professionale;
– Architetto iscritto all’ordine;
– Ingegnere iscritto all’ordine.Il tecnico richiedente è la figura principale del processo di certificazione e si dovrà interfacciare con lo staff di “CASA GAS FREE” per tutto l’iter di certificazione: è incaricato dal proprietario dell’abitazione oggetto di certificazione ed opera per conto di quest’ultimo. E’ tenuto a verificare che gli installatori che operano per la realizzazione della CASA GAS FREE siano in possesso dei requisiti e delle certificazioni richieste dalla normativa di settore. Segue un elenco indicativo (non esaustivo) delle principali certificazioni richieste, dove applicabili:
– Attestato di aggiornamento F.E.R.;
– Patentino di operatore certificato F-GAS (e relativa certificazione aziendale);
– Abilitazione ad operare ai sensi del D.M. 37/2008.
Volevo conferma che non occorre registrare sul portale la vendita di apparecchi fatturati a paesi extra CEE ( Libia) Le confermo che sulla Banca Dati devono affluire i dati di vendita degli apparecchi che vengono immessi sul mercato italiano.
La nostra società si occupa di predisposizione di tubazioni per il gas freon dei cantieri che facciamo.
Non utilizziamo ne acquistiamo il gas freon perché non facciamo né assistenza né manutenzione macchine.
Ci limitiamo ad acquistare ed installare qualche split , per la messa in funzione dei macchinari ci avvaliamo di collaboratori con patentino f-gas.
La nostra società è in possesso dei requisiti della lettera C sulla camerale.
Quindi la nostra azienda ha bisogno del patentino f-gas per i lavori descritti?
La certificazione F-Gas è obbligatoria sia per le persone che per le aziende che effettuano le seguenti operazioni (ai sensi Reg. 573/2024, art. 5, par. 2, lettere da a) ad f), e art. 5, par. 3, lettere a) e b)):
– Installazione;
– Manutenzione/riparazione;
– Smantellamento;
– Controlli periodici delle perdite (ai sensi Reg. 573/2024, art. 5, par. 2, lettere da a) ad e), e art. 5, par. 3, lettere a) e b));
– Recupero (ai sensi Reg. 573/2024, art. 8, par. 2, e art. 8, par. 3, lettera a).Qualora la vostra azienda si occupasse di effettuare la mera posa delle predisposizioni (senza saldature, ma intesa come semplice posa dei tubi), e successivamente impiegasse azienda e personale certificato per le operazioni elencate sopra (in particolare l’installazione), non sarà necessario dotarsi di certificazione, in quanto tali operazioni non vengono svolte dalla vostra azienda.
L’installatore andrà a effettuare l’inserimento dell’intervento c/o Banca Dati F-Gas.
Un nostro cliente (industria ) ha macchinari con refrigerante 134A e mi chiedeva l’impatto della nuova normativa in merito, se già applicabile?
Ovvero possono ancora utilizzarli avendo questo gas GWP relativamente elevato o sono fuori norma?, in caso di perdite e ricariche quale gas potrebbe essere utilizzato.
Per riuscire a rispondere con precisione alla sua domanda necessiterei di conoscere esattamente il tipo di macchina frigorifera, lo scopo d’utilizzo e la quantità di refrigerante (in assenza di questi dati non riuscirei ad indicarle un prodotto per l’eventuale retrofit del refrigerante).

Per quanto concerne alle limitazioni imposte dal nuovo Regolamento, all’art. 11, par. 1, leggiamo che “L’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, elencati nell’allegato IV, è vietata a decorrere dalla data indicata in detto allegato”. Come intuisce, anche in questo caso è necessario conoscere la tipologia specifica di prodotto per identificare l’eventuale puntuale “ban” tra quelli elencati nel summenzionato allegato.

Per quanto riguarda la manutenzione/riparazione, come ha avuto modo di leggere, è previsto il divieto anche delle singole parti dell’apparecchiatura, ma a questo si può andare in deroga (così come previsto sempre al medesimo paragrafo 1 dell’art.11) a precise condizioni.
In particolare è consentita l’immissione sul mercato di parti di prodotti e apparecchiature necessarie per la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature esistenti elencate nell’allegato IV, a condizione che la riparazione o la manutenzione non comporti:

– un aumento della capacità del prodotto o dell’apparecchiatura;
– un aumento della quantità di F-gas contenuti nel prodotto o nell’apparecchiatura;
– un cambiamento nel tipo di F-Gas utilizzati che determinerebbe un aumento del GWP del gas utilizzato.

Per completezza le riporto che il divieto non si applica alle apparecchiature per le quali nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma della direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) è stato stabilito che le loro emissioni di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita saranno inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che soddisfano tali specifiche per la progettazione ecocompatibile.

A seguito della pubblicazione del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/33, anticipata nel corso della nostra telefonata della settimana scorsa, potrebbe gentilmente confermarmi se la dicitura da indicare in etichetta è corretta?

 

<Abbattitore di temperatura, utilizzato solo per tale scopo, è immesso sul mercato con deroga al Regolamento (UE) 2024/573 art.16, paragrafo 4,  fino al 30 giugno 2026.>

Informazioni inerenti all’etichettatura degli apparecchi possono essere trovate all’interno del REG UE 2174/2024, e all’interno dell’art. 12 del REG UE 573/2024.

 

Nello specifico in quest’ultimo articolo da me citato viene imposto che i prodotti e le apparecchiature che contengono F-Gas, siano immessi sul mercato, forniti successivamente o messi a disposizione di qualsiasi altra persona soltanto se etichettati con i seguenti contenuti:

– L’indicazione che il prodotto o l’apparecchiatura contiene F-Gas;

– La denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;

– La quantità espressa in peso e in CO2 eq. di F-Gas contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità diF-Gas per la quale è progettata l’apparecchiatura e il GWP di tali gas;

– Qualora i prodotti o le apparecchiature siano stati riadattati e gli F-Gas siano stati modificati, tali prodotti o apparecchiature sono rietichettati con le informazioni aggiornate.

 

Per quanto concerne alla deroga (REG. UE 33/2025), i prodotti o apparecchiature ammessi alla di cui all’articolo 11, paragrafo 5 (prodotti e apparecchiature elencati nell’allegato IV, oppure in deroga all’articolo 13, paragrafo 9, comprese le loro parti), devono essere etichettati come tali, specificando la data di scadenza della deroga, e includendo un riferimento al fatto di potere essere impiegati unicamente per il fine per cui, secondo tale articolo, è stata concessa la deroga.

 

Entrando nel merito specifico della frase da lei scritta io suggerirei di specificare ancora meglio la categoria del prodotto: “abbattitori con capacità a pieno carico compresa tra 25 kg e 100 kg di alimenti” ai sensi lettera a, art. 1 Regolamento di esecuzione 2025/33 della Commissione.

 

L’art. 16, citato nella sua frase, riguarda la “Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato“. Credo che il riferimento normativo più aderente alla sua situazione sia l’art. 11, par. 5, così come riportato all’inizio del REG UE 33/2025 (che ha concesso la deroga per taluni abbattitori alimentari).

 

Per quanto riguarda altre informazioni sull’etichetta (dimensioni, carattere, lingua, posizionamento etc.) le suggerisco di consultare i riferimenti legislativi che le ho riportato all’inizio di quest’email, ovvero il REG UE 2174/2024, e l’art. 12 del REG UE 573/2024

Ho la necessità di comprendere se vi è obbligo di iscrizione al registro FGas di MTH qualora volesse mettere in commercio fori dai confini nazionali e fuori dai confini europei unità di condensazione e gruppi refrigeranti completi scarichi di gas ma predisposti per essere utilizzati con gas R452. La risposta dipende da cosa intende lei per Registro F-Gas:

 

– Se intende il Registro telematico nazionale dei gas fluorurati (www.fgas.it), l’articolo 15 del D.P.R 146/2018 conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas. Ciò escluderebbe la necessità che la vostra azienda, produttrice di apparecchi, debba essere iscritta a tale Registro;

– Se intende il Portale F-Gas che la Commissione deve approntare come sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra (rif. art. 20, par. 1 REG UE 573/2024), devono essere validamente registrate tutte quelle aziende che svolgono le attività di importazione o esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, tranne in caso di stoccaggio temporaneo quale definito all’articolo 5, punto 17), del regolamento (UE) n. 952/2013;

 

Per quanto concerne l’esportazione di prodotti le porgo all’attenzione quanto espresso all’art. 22 par. 1 REG UE 572/2024: “L’importazione e l’esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali emessa dalla Commissione a norma dell’articolo 20, paragrafi 4 e 5, tranne in caso di stoccaggio temporaneo“.

 

In particolare all’art. 22, paragrafo 3 del Regolamento F-Gas 573/2024 possiamo leggere: “A decorrere dal 12 marzo 2025 è vietata l’esportazione di schiume, aerosol tecnici, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore fisse di cui all’allegato IV, che contengono gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento pari o superiore a 1 000 o il cui funzionamento dipende da tali gas – Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle attrezzature che possono essere immessi sul mercato dell’Unione conformemente all’allegato IV.”.

Ritengo che questo possa essere un aspetto rilevante rispetto a quanto mi ha chiesto, in quanto il gas R452A da lei citato ha un GWP di 2141, pertanto superiore al GWP di 1000 come previsto dal testo di legge summenzionato.

 

Come ultima considerazione le pongo all’attenzione il paragrafo 5 del medesimo articolo (22) del Regolamento F-Gas: “Le imprese stabilite all’interno dell’Unione adottano tutte le misure necessarie per garantire che l’esportazione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore non violi le restrizioni all’importazione notificate dallo Stato importatore ai sensi del protocollo“.

Abbiamo acquisito quattro macchinari esistenti su portale F-Gas (due Master e due Slave) che da targhe risultano avere 5kg di R-410A, ogni Master condivide il circuito con la propria Slave.

due di questi macchinari servono il piano terra dell’edificio e le altre due il primo piano, il nostro frigorista intervenuto per una microperdita sul circuito della slave P1 a seguito della riparazione ha dovuto caricare 25kg di gas vergine ausiliario per caricare il circuito.

Dato che il macchinario è stato registrato su portale F-Gas con 5kg di gas come riportato sulla targa della macchina, come dovremmo indicare i 25kg caricati durante la riparazione? E in caso questa situazione si ripresentasse, un macchinario và registrato con i kg di gas indicati sulla targhetta o vanno da subito indicati e aggiunti anche i kg di gas ausiliario?

L’indicazione del quantitativo indicato dall’installatore/manutentore in Banca dati non è corretto in quanto è stata riportata, probabilmente, solamente il quantitativo di F-Gas (R410A) precaricato dal costruttore, e non è stato tenuto conto di quanto in realtà l’impianto contenesse.

 

Spesso il costruttore precarica gli apparecchi in maniera parziale rispetto alle reali necessità di funzionamento dell’impianto per precisi motivi, ad esempio il limite di gas che un apparecchio può contenere ai fini del trasporto navale.

Già dal 2015 è previsto che sull’etichetta dell’apparecchio, oltre al quantitativo inserito dal costruttore, venga previsto un apposito spazio dove l’installatore andrà ad inserire il quantitativo da lui aggiunto.

Questo è quanto viene previsto al paragrafo 5, art. 2 del REG UE 2068/2015: “Quando le apparecchiature sono precaricate con gas fluorurati ad effetto serra o ne dipendono per il loro funzionamento e questi gas possono essere aggiunti in un luogo diverso dal sito di produzione senza che la quantità totale finale sia stata stabilita dal fabbricante, l’etichetta riporta la quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l’apparecchiatura è progettata e prevede uno spazio in cui precisare la quantità aggiunta al di fuori del sito di produzione e la quantità totale di gas fluorurati ad effetto serra risultanti“.

 

Nel suo caso particolare una macchina master con una o più slave collegate risulta comunque essere un unico circuito, e doveva essere approntata un’etichetta che riportasse chiaramente il quantitativo di gas refrigerante totale contenuto nell’impianto.

 

Per poter risolvere il problema che si è generato è necessario, dopo aver adeguato l’etichetta sull’apparecchio, andare a modificare il quantitativo di gas refrigerante all’interno dell’anagrafica dell’apparecchio in Banca Dati, Se il sistema non le permettesse di fare questo, si dovrà procedere a rendere una nuova dichiarazione con nuova anagrafica.

 

Il problema è grave anche per quanto concerne i controlli periodici delle perdite: un apparecchio che contiene 5 kg di R410A (GWP 2088), ai sensi dell’art. 4 REG UE 517/2014 e successivamente art. 5 REG UE 573/2024, dev’essere sottoposto ad un controllo periodico di assenza fughe gas annuale (almeno ogni 12 mesi), mentre un quantitativo di 25 kg di R410A corrisponde a circa 52 t CO2 equivalente e pertanto quell’apparecchio sarebbe dovuto essere controllato almeno ogni 6 mesi, ovvero con una frequenza doppia!

Questo potrebbe comportare, per l’operatore, di ritrovarsi in una posizione scomoda in quanto potrebbe essere passibile di sanzioni pecuniarie piuttosto onerose (ai sensi del Dlgs 163/2019), in quanto è responsabilità dell’operatore far controllare i propri apparecchi.

Ho bisogno di un’informazione: il libretto di impianto delle Celle Frigo è obbligatorio?

Mi viene richiesto da un cliente e i nostri fornitori non ne sono più in possesso in quanto non utilizzati da quando c’è il portale FGAS.

La risposta varia molto in base a cosa intende lei per “libretto d’impianto”.

 

CASO 1: Se con l’espressione “libretto d’impianto” intende il registro dell’apparecchiatura, sono a confermarle che dall’atto dell’istituzione della Banca Dati F-Gas (nel 2019) non è più obbligatoria la compilazione del registro dell’apparecchiatura cartaceo.

Tale obbligo viene esperito dalla dichiarazione effettuata su portale summenzionato (selezionando come tipo di intervento “controllo delle perdite” Reg. UE 517/2014).

Ciò perché il D.P.R. 146/2018 che istituisce la Banca Dati fa seguito al recepimento dell’Art. 6 REG. UE 517/2014: al paragrafo 1 di tale articolo si legge: “Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni:…“, ma al comma 2 viene anche specificato “A meno che i dati di cui al paragrafo 1 non siano conservati in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri…“.

Tale interpretazione viene confermata il 06/05/2019 attraverso una nota dell’allora MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare): “A decorrere dall’ottavo mese (= 25/09/2019) successivo all’entrata in vigore del D.P.R. 146/2018, tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’Art. 6 del REG. UE 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite, nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca Dati di cui all’art, 16 del citato D.P.R. 146/2018”.

Le scrivo tutto ciò per poterle fornire tutti gli elementi che le possano essere utili per tranquillizzare il suo cliente sugli obblighi che impone la legge agli operatori, ed un elemento ulteriore da fornire al cliente è quello di ricordargli che a seguito dell’intervento dovrebbe aver ricevuto, a mezzo email, copia del Rapporto d’intervento, generato automaticamente dalla Banca Dati. Quel Rapporto fa fede per gli obblighi che ha in capo.

 

CASO 2: Se con l’espressione libretto d’impianto (così come viene chiamato nella relativa Legge 28/12/1993, n. 549 e successivamente modificata da Legge 16/06/1997, n. 179) intende il registro d’impianto per apparecchi in R22/R12 (e altri gas refrigeranti clorurati), la questione è diversa. I gas clorurati, infatti, non rientrano negli obblighi di dichiarazione F-Gas in quanto classificati come HCFC o CFC (ovvero contenenti cloro) e non come HFC (e infatti non ne troviamo traccia tra le sostanze fluorurate contenute negli allegati I e II del Regolamento 573/2024, così come non ne troviamo traccia anche nei precedenti Regolamenti F-Gas).

Le sostanze clorurate sono soggette ad altra disciplina legislativa. Qui di seguito un breve elenco:

– Legge 28/12/1993, n. 549 (come modificata da Legge 16/06/1997, n. 179);

– 2000: Reg. CE 2037/2000;

– 2009: Reg. CE 1005/2009.

Per quanto concerne gli inserimenti in Banca Dati F-Gas il controllo delle perdite su apparecchiature contenenti solo R22 o altri HCFC non dovrà essere comunicato, ma:

– Lo si dovrà dichiarare se il gas contenuto nell’apparecchiatura è costituito da almeno un gas fluorurato a effetto serra (magari in miscela con R22);

– Andranno dichiarati inoltre gli interventi nei quali il gas R22 viene sostituito con altri FGAS.

 

CASO 3: Se con l’espressione “libretto d’impianto” intende la dichiarazione da rendere al Catasto degli impianti termici della propria Regione per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva (così come istituito dal D.P.R. 74/2013 e Dlgs 192/2005), mi sento di escluderne la necessità, visto che nella sua email parla esplicitamente di celle frigorifere (che pertanto non vengono prese in considerazione, in questo caso, in quanto sono macchine frigorifere non assimilabili a impianti termici

 

Se potesse esserle d’aiuto, la informo che Centro Studi Galileo organizza periodicamente una sessione del corso (online, della durata di circa 4 ore) dedicato all’uso della Banca Dati (concentrandosi soprattutto sulle varie “eccezioni” ed interpretazioni di norma). La prossima sessione del corso si terrà 12/02/2025.

Sempre Centro Studi Galileo organizza periodicamente una sessione del corso dedicato alle ultime novità normative (nel caso specifico sul nuovo Regolamento F-Gas – sempre formazione online, a distanza, della durata di 6 ore). La prossima sessione del corso si terrà il 05/02/2025.

Se la nostra offerta formativa dovesse essere di suo interesse, contatti il Centro Studi Galileo: saranno ben lieti di offrirle tutte le informazioni a riguardo.

Un paio di anni fa, il nostro Tecnico ha svolto il corso con esame finale per diventare frigorista.
Recentemente ci siamo accorti che sui nuovi gruppi frigo attualmente disponibili sul mercato è presente il nuovo GAS R454B che non era, all’epoca, esistente.
chiedo se è presente un’integrazione formativa o se è per caso necessario un patentino/corso/attestato per lavorare con questa tipologia di Gas.
Consentitemi una breve premessa: la certificazione F-Gas, sia personale (patentino) che d’azienda è il documento che permette alle imprese e ai lavoratori l’autorizzazione a manipolare i gas fluorurati responsabili dell’effetto serra.

Tutte le persone ed imprese che gestiscono ed effettuano attività di installazioni, manutenzione, riparazione, ricarica e smaltimento di impianti contenenti F-Gas, sono obbligate ad acquisire tale certificazione.

La certificazione F-Gas, volendo sintetizzare è una certificazione di tipo ambientale che assevera le capacità di un tecnico, e/o di un’azienda, di maneggiare sostanze nocive per l’ambiente.

Le sostanze che rientrano sotto l’obbligatorietà di tale certificazione sono elencate agli allegati I e II del REG. UE 573/2024.

 

Per quanto concerne il gas refrigerante R454B, esso è una miscela zeotropica di gas refrigeranti. Nello specifico è costituito da due sostanze:

– R32: Difluorometano, CH2F2, GWP 675 – 68,9% – sostanza elencata all’allegato I del Regolamento;

– R1243yf: Idrofluorocarburo insaturo, CF3CF = CH2, GWP 0,5 – 31,10% – sostanza elencata all’allegato II del Regolamento.

 

Il gas 1234yf viene classificato come HFO (idrofluoroolefina), ma tecnicamente è da considerarsi come sottocategoria degli HFC, tanto più che nel medesimo Regolamento la vediamo indicata come HFC.

 

In considerazione delle informazioni scritte sopra, si può affermare che la certificazione personale del Sig. Mantovani è pienamente valida per poter operare con tale sostanza.

 

Se il dubbio espresso dal Sig. Baccarani nascesse dalla constatazione che il gas R454B sia classificato come A2L, ovvero blandamente infiammabile, questo non va ad inficiare sulla validità della certificazione: ad oggi non abbiamo nuovi schemi di certificazione che obblighino alla formazione specifica per questa tipologia di gas refrigeranti (ricordo quanto ho espresso poco fa: la certificazione F-Gas è, per ora, una certificazione di tipo prettamente ambientale).

Gli obblighi ai quali rifarsi quando si maneggiano gas refrigeranti più o meno infiammabili derivano da altre leggi e norme, in primis la norma tecnica UNI EN 378.