EMERGENZA COVID, IL MINISTERO PROROGA LA SCADENZA DEI PATENTINI F-GAS

La Circolare del Ministero, chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, in particolare, gli articoli 7 e 8 del D.P.R. che prevedono che le persone fisiche e le imprese che svolgono determinate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli organismi di certificazione accreditati Accredia e designati dal Ministero dell’Ambiente.

Accredia, ente italiano di accreditamento, ha fornito una circolare esplicativa nella quale mette in evidenza i punti fondamentali per quanto riguarda il PIF – Patentino Italiano FrigoristiLa scadenza è fissata per maggio, ma attenzione: dopo 10 giorni si correrà il rischio di incorrere in sanzioni.

Riportiamo un estratto:

Proroghe scadenze certificati rilasciati alle imprese
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, è previsto che:

  • I certificati rilasciati in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021
    resteranno validi fino al 3 maggio 2021;
  • Al fine di rendere valida l’estensione di validità delle certificazioni, gli Organismi di
    certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina
    riservata su http://www.fgas.it, a prorogare fino al 3 maggio 2021 le date dei certificati da loro
    emessi;
  • Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle
    persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che
    consentono le medesime modalità per la comunicazione da parte degli organismi.

    Si riportano in seguito alcuni esempi di chiarimento:
  1. Certificato impresa con scadenza 03.02.2020
    • l’Organismo di certificazione ha prorogato fino al 03.05.2021 la validità del certificato sul
      Registro Telematico;
    • Entro il 03.05.2021 l’Organismo di certificazione dovrà effettuare e registrare sul Registro
      Telematico le attività di rinnovo relativamente all’anno 2020 ed entro 10 giorni lavorativi
      dopo 03.05.2021 dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di
      mantenimento relativamente all’anno 2021.
  2. Certificato impresa con scadenza 30.07.2020
    • l’Organismo di certificazione ha prorogato fino al 03.05.2021 la validità del certificato sul
      Registro Telematico;
    • Entro il 03.05.2021 l’Organismo di certificazione dovrà effettuare e registrare sul Registro
      Telematico le attività di rinnovo relativamente all’anno 2020 ed entro 10 giorni lavorativi
      dopo il 30.07.2021 dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di
      mantenimento relativamente all’anno 2021.
  3. Certificato impresa con scadenza 20.09.2020
    • Qualora il certificato non sia stato rinnovato a causa dell’emergenza sanitaria (non sono
      quindi ricompresi i casi in cui il mancato rinnovo è stato richiesto dall’impresa certificata ad
      esempio a seguito dell’ottenimento di una nuova certificazione con altro Organismo),
      l’Organismo di certificazione deve riattivare sul Registro telematico il certificato inserendo il
      03.05.2021 come data di scadenza;
    • Entro il 03.05.2021 l’Organismo di certificazione dovrà effettuare e registrare sul Registro
      Telematico le attività di rinnovo relativamente all’anno 2020 ed entro 10 giorni lavorativi
      dopo 20.09.2021 dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di
      mantenimento relativamente all’anno 2021.
      In ogni caso, qualora non fosse possibile rinnovare il certificato (verifica, delibera e registrazione) entro la scadenza prorogata (3 maggio 2021), il certificato non rinnovato scadrà. L’impresa dovrà pertanto intraprendere una nuova verifica di certificazione.


      Proroghe scadenze annuali certificati rilasciati alle imprese e alle persone fisiche

      Si informa, inoltre, che la Circolare del Ministero è applicabile anche ai certificati Fgas imprese e persone fisiche la cui scadenza annuale per il mantenimento è compresa tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021. Per tali certificati la scadenza annuale è prorogata fino al 3 maggio 2021 termine entro il quale dovrà essere effettuata la verifica di mantenimento.
      Si riportano in seguito alcuni esempi di chiarimento:
  4. Certificato impresa/persona fisica con scadenza annuale 31 gennaio:
    • Entro 10 gg lavorativi dopo il 03.05.2021 l’Organismo di certificazione dovrà effettuare e
      registrare sul Registro Telematico le attività di sorveglianza afferenti all’anno 2020 e
      all’anno 2021.
  5. Certificato impresa/persona fisica con scadenza annuale 30 luglio:
    • Entro 10 gg lavorativi dopo il 03.05.2021 l’Organismo di certificazione dovrà effettuare e
      registrare sul Registro Telematico le attività di sorveglianza relativamente all’anno 2020 ed
      entro 10 gg lavorativi dopo 30.07.2021 dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di mantenimento relativamente all’anno 2021.
  6. Certificato impresa/persona fisica con scadenza annuale 20 settembre:
    • Qualora il certificato non sia stato mantenuto nei tempi previsti dallo schema di riferimento
      a causa dell’emergenza sanitaria (non sono quindi ricompresi i casi in cui il mancato
      mantenimento è stato richiesto dall’impresa/persona fisica certificata), il certificato sospeso
      il 02.10.2020 deve essere riattivato fino al 03.05.2021.
    • Entro 10 gg lavorativi dopo il 03.05.2021 l’Organismo di certificazione dovrà effettuare e
      registrare sul Registro Telematico le attività di mantenimento relativamente all’anno 2020
      e, entro 10 gg lavorativi dopo il 20.09.2021, dovrà effettuare e registrare sul Registro
      Telematico le attività di mantenimento relativamente all’anno 2021. In ogni caso, se entro il 03-05-2021 non perviene tutta la documentazione relativa al mantenimento per l’anno 2020, il CAB sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi al 03-05-2021.

Di seguito, riportiamo il link alla circolare completa:
Circolare informativa DC N° 24/2020 – Pubblicazione nuova circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare “Legge del 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra” [2020-12-30]

La Circolare del Ministero è invece visionabile sulla pagina del sito istituzionale.

Riportiamo il link diretto alla parte interessata Circolare_clea_0108897_24_12_2020: Legge del 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125
Applicazione dell articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra