FAQ – DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI SULL’USO DEI REFRIGERANTI
Rinnovo Patentino Italiano Frigoristi F-Gas
- Mi sta per scadere il patentino cosa devo fare e come funziona?
- Per rinnovare la validità del tuo patentino e permetterti di continuare a svolgere il tuo lavoro, occorrerà sostenere un nuovo esame teorico ed un nuovo esame pratico. L’ esame teorico si terrà da remoto, a distanza e avrà una durata di 90 minuti, preceduto dal corso di aggiornamento (facoltativo) che sarà incluso nella quota d’esame. L’esame pratico invece si terrà a partire dal giorno seguente in presenza nelle varie sedi sopra calendarizzate (sempre della durata di 90 minuti all’orario prestabilito per dedicare lo stretto tempo necessario e poter tornare al proprio lavoro).
- Quanto tempo prima dovrò rinnovare il patentino?
- Può prendere il patentino fino ad un anno prima, verificato che ha pagato tutti i mantenimenti compreso quello del 10° anno, il nuovo esame deve essere sostenuto e superato PRIMA della data di scadenza dell’attuale patentino, e tutti i mantenimenti dovranno risultare regolarmente versati, tenendo presente che la presentazione della domanda di rinnovo deve avvenire almeno 60/90 giorni prima della scadenza del certificato.
- Se non rinnovo il patentino cosa succede?
- Il patentino lasciato scadere perde di validità, pertanto per poter operare in osservanza della regolamentazione, occorrerà sostenere un esame ex-novo che comporterà una nuova emissione e avrà costi maggiori rispetto al rinnovo.
- Ho il patentino con un altro ente certificatore, posso rinnovarlo con voi?
- Assolutamente si! Ci occorrerà avere gli estremi e la scansione del suo patentino in scadenza e potremo procedere alla pratica di rinnovo.
- Quanto tempo ci vuole per la conclusione della pratica di rinnovo?
- Una volta controllata la documentazione d’esame da parte nostra ed elaborata la pratica dall’ente Certificatore (Cepas o ICIM), gli stessi ci impiegheranno 30 giorni lavorativi.
- Quando mi verrà spedito il patentino rinnovato?
- L’Ente Certificatore (Cepas o ICIM) spediranno il rinnovo in concomitanza alla data di scadenza, in modo tale da ovviare a problemi quali smarrimento o dimenticanza del patentino stesso. Tuttavia la situazione del tecnico che ha rinnovato è possibile consultarla in tempo reale sul registro fgas www.fgas.it.
- Come faccio a vedere la mia situazione (scadenza, numero, ecc..) di certificazione?
- Occorre andare sul sito www.fgas.it, cliccare su “Consultazione”, poi andare nella “SEZIONE C”, digitare il cognome del tecnico da cercare, impostare il menù a tendina del profilo indicando “persone” e digitare il tasto di ricerca.
Patentino Italiano Frigoristi F-Gas
- Cos’è il Patentino Frigoristi e qual è la sua importanza in Italia?
- Quello che viene comunemente denominato Patentino Frigoristi è la Certificazione dei tecnici del freddo secondo il Regolamento di esecuzione Europeo 2015/2067, il DPR 146/18 e il Regolamento Europeo 517/2014. La certificazione dei tecnici del freddo, cioè di tutti quegli operatori che possono utilizzare e comprare il gas refrigerante, esiste dal 2008 in quasi tutti gli Stati europei. L’Italia si è adeguata dal 2012. Il Patentino Frigorista è una certificazione ambientale e la sua principale ragion d’essere del patentino è la tutela dell’ambiente, dunque far sì che i tecnici abbiano i requisiti e le competenze per la manipolazione e la riduzione delle emissioni dei gas HFC, potenti gas a effetto serra che contribuiscono al riscaldamento del pianeta. Questa certificazione, che garantisce la professionalità dei tecnici del settore, oltre ad essere un obbligo di legge, è anche importante per diversi motivi: – miglior qualità delle installazioni – miglior soddisfazione sia dei produttori degli impianti sia dei clienti finali in quanto il prodotto dà risultati migliori – minor consumo energetico – migliori condizioni di lavoro per gli installatori tecnici del freddo – garanzia della professionalità di chi opera con i gas refrigeranti – possibilità di lavorare in tutta Europa In particolare su quest’ultimo punto il patentino/certificazione è egualmente e legalmente utilizzabile in ogni Stato membro; vige infatti il principio del mutuo riconoscimento tra gli Stati membri, per la libera circolazione delle persone ed il libero svolgimento delle attività lavorative tra gli Stati Membri dell’Unione Europea, come enunciato dal DPR italiano n. 146/18 all’articolo 13, dalla Reg. 517/14 art. 10 par. 10, Reg. 2015/2067 art. 10. Con l’avvento del patentino finalmente è stata definita la categoria del frigorista, che è quella persona che maneggia il gas refrigerante fluorurato, così come l’idraulico maneggia l’acqua e l’elettricista maneggia l’elettricità. Questa è una prima qualifica professionale della quale il nostro settore può beneficiare, e il Centro Studi Galileo (CSG) in qualità di Organismo di Valutazione eroga le sessioni di esami per l’ottenimento della certificazione. I tecnici possono sostenere le loro prove teoriche e pratiche in tutte e 15 le sedi CSG regionali attrezzate. In tal modo potranno essere considerati a tutti gli effetti come tecnici frigoristi abilitati a maneggiare il gas fluorurati e svolgere le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione smantellamento degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore, nonché controllo perdite e recupero di gas.
- Il Centro Studi Galileo e l’Associazione dei Tecnici del Freddo che credenziali hanno per organizzare la certificazione dei tecnici e i corsi di preparazione??
- Come da domande/risposte successive gli organismi che erogano l’esame devono avere attrezzatura, strumentazione, aule qualificate e procedure. La formazione non è obbligatoria ma ovviamente importante per superare agevolmente l’esame. Dal 1975 anni il Centro Studi Galileo CSG (www.centrogalileo.it) ed in seguito l’Associazione dei Tecnici del Freddo ATF (www.associazioneatf.org), sulla linea della serietà e del più assoluto rigore in collaborazione con le più prestigiose università italiane e inglesi e le maggiori industrie ed enti internazionali del settore, hanno condiviso con i propri associati (1000) e allievi (circa 3000 all’anno, 40-50.000 dall’inizio dell’attività) la formazione e l’informazione e le ultime novità legislative e tecnologiche del settore della refrigerazione e del condizionamento. L’attività di formazione ed informazione del CSG e dell’ATF si concretizza anche tramite la pubblicazione e diffusione da più di 35 anni della rivista mensile Industria & Formazione ed attraverso l’organizzazione oltre che dei corsi, anche di convegni internazionali biennali (siamo arrivati al XIX convegno europeo), organizzati sempre sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di numerosi Ministeri e soprattutto del Ministero dell’Ambiente, ed in collaborazione con i maggiori enti mondiali e le Nazioni Unite (UNEP e UNIDO). Proprio per essere il più possibile rigorosa nell’organizzazione e nella valutazione dei problemi anche tecnici e di certificazione la direzione dell’ATF (il Direttore Tecnico del Centro Studi Galileo e Segretario Generale dell’ATF) ha accettato di collaborare a livello europeo, assumendo la Presidenza dell’Associazione Europea dei Frigoristi (AREA), e incontrando a Bruxelles la Commissione Europea responsabile proprio della stesura del regolamento sulla certificazione dei tecnici e sue successive revisioni in merito ai problemi dei refrigeranti e delle certificazioni. L’ AREA conta 25 membri di ogni nazione europea e 125.000 tecnici rappresentati, e l’ATF ne è dal 2004 Full member, cioè membro effettivo che permette di avere diritto di voto nelle decisioni europee più importanti. Grazie alla collaborazione con la Commissione Europea, deriva la possibilità per l’ATF di fornire indicazioni utili ad Accredia, l’Ente Italiano di Accreditamento, unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento, ed al Ministero dell’Ambiente relativamente all’applicazione operativa del DPR 146/2018. Il Centro Studi Galileo-CSG (www.centrogalileo.it), in possesso della certificazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015, si è qualificato come Organismo di Valutazione autorizzato all’organizzazione ed erogazione delle sessioni di esami per l’ottenimento della Certificazione dei Tecnici del Freddo per tutte le quattro categorie previste dalla Regolamentazione CE 2015/2067. I tecnici possono sostenere le loro prove teoriche e pratiche in tutte e 15 le sedi CSG regionali attrezzate e qualificate per organizzare tali esami.
- Cosa bisogna fare per essere certificati?
- Certificazione delle persone: il personale tecnico frigorista per ottenere la certificazione deve effettuare una prova di esame teorica ed una pratica, come da competenze e requisiti minimi da Regolamentazione Europea 2015/2067 (Regolamento della Commissione Europea di esecuzione della 517/2014) consultabile su www.associazioneATF.org. Sia le prove teoriche sia quelle pratiche vertono sulle competenze elencate nella regolamentazione europea 2067/2015 e da tempo sono oggetto di formazione in tutti i corsi del Centro Studi Galileo anche di preparazione al patentino. Per essere idonei alla certificazione i candidati devono ottenere una valutazione minima pari al 60% in ciascuna prova d’esame (teorica e pratica) e una media ponderata pari al 70%. La prova teorica sarà composta (per la cat 1 che interesserà il 90% dei tecnici) da 30 domande, per rispondere alle quali ci sarà 90 minuti di tempo. Le prove pratiche sono divise su tre postazioni e sono le operazioni classiche del tecnico frigorista: – operazioni di verifica parametri di funzionamento – prova di realizzazione di una tubazione – operazioni di carica-vuoto e recupero refrigerante Dopo il superamento dell’esame i tecnici risulteranno nel Registro Telematico fgas nella sezione delle persone certificate. Certificazione delle imprese: come stabilito dal DPR 146/18 per poter adempiere la certificazione delle imprese e comparire nel Registro Telematico Nazionale delle Imprese Certificate, occorre che l’impresa abbia al proprio interno un numero di persone certificate in proporzione al volume di affari dell’azienda e che tali persone abbiano a disposizione strumenti e procedure necessari per le attività oddetto di certificazione. Il Ministero dell’Ambiente ha istituito il giorno 12 febbraio 2013 il Registro Telematico Nazionale (www.fgas.it), gestito dalle Camere di Commercio, al fine di rendere accessibili a tutti gli interessati le informazioni relative all’attività Fgas. Persone e imprese devono dapprima presentare richiesta di iscrizione al Registro e poi certificarsi entro 8 mesi. Le nuove aziende dovranno iscriversi e certificarsi non appena creata l’azienda. Nel nostro Paese, con l’istituzione di tale Registro telematico pubblico, ciascun utente finale, dal singolo privato al grande utente, può verificare che la persona che sta installando la macchina, ad esempio split o grande chiller, sia competente ed in regola con la legge. Ai fini di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature contenenti gas fluorurato a effetto serra, i gas sono esclusivamente venduti e acquistati da imprese Certificate. Chi ha preso la certificazione in altro stato membro la trasmette alla Camera di Commercio per l’inserimento nel Registro, allegando una traduzione (articolo 13 del DPR n. 146/18).
- Qual è il numero di dipendenti che devono essere certificati affinché l’azienda possa dare evidenza di averne il numero necessario e quindi certificarsi?
- Il DPR 146/18 alleg. B 21 recita: Per volume di attività previsto, si intende il fatturato specifico che non comprende quello generato da eventuale acquisto, vendita e uso di apparecchiature e materiali. Ogni 20.000 Euro di fatturato specifico ci si deve aspettare che l’impresa abbia una persona certificata.
- Quale sarà il costo?
- La certificazione del personale risulta essere una qualifica legata unicamente alla persona e quindi può essere considerata come una vera e propria qualifica professionale. La Quota di partecipazione, che è di 700 euro + IVA 22%, comprenderà: – partecipazione da remoto per i 2 giorni di corso di preparazione teorica e pratica di premessa all’esame (cliccare qui per programma) – partecipazione da remoto (90 minuti) alla sessione di esame TEORICO – partecipazione in presenza (90 minuti) in una delle ns sedi, alla sessione di esame PRATICO – rilascio del certificato e completamento da parte di Cepas – Bureau Veritas. La sessione d’esame coinvolge 3-4 esaminatori contemporaneamente che, soprattutto per le prove pratiche di carica vuoto, recupero, controllo perdite, brasatura, saranno coinvolti nell’esaminazione. Inoltre dovranno essere presenti 3 impianti didattici e tutta l’attrezzatura necessaria compresi i materiali di consumo, quali rame e gas tecnici come da regolamentazione europea per garantire al candidato la miglior esaminazione possibile. CSG Vi accompagna anche per la certificazione dell’azienda, per informazioni sulle modalità ed il costo clicca qui..
- Quali sono i requisiti minimi per ottenere il patentino?
- Il personale tecnico frigorista per ottenere la certificazione dovrà effettuare una prova di esame teorica ed una pratica come da competenze e requisiti minimi da Regolamentazione Europea 2015/2067 consultabile qui. La formazione prima di accedere all’esame non è obbligatoria. Ma naturalmente come per ogni esame è importante verificare di essere in possesso delle conoscenze necessarie per affrontarlo. I corsi del Centro Studi Galileo preparano ad affrontare l’esame per la certificazione..
- Una volta acquisito il Patentino Frigoristi posso esercitare la professione di frigorista?
- L’acquisizione del Patentino serve per ottemperare ad un obbligo di legge per utilizzare con cura il gas refrigerante contenuto negli impianti. Per avviare un’attività e aprire P.IVA vigono le disposizioni di legge italiane DM 37/2008; occorre dunque rivolgersi alla Camera di Commercio che verificherà titolo di studio ed esperienza professionale. Sia coloro che hanno un’attività da anni sia coloro che iniziano, dovranno comunque, per ottemperare all’obbligo di legge, conseguire il Patentino. Il conseguimento del patentino non prevale sui requisiti richiesti dalla Camera di Commercio.
- Io ho una lunga esperienza come tecnico frigorista, devo fare della formazione per prepararmi all’esame?
- La formazione non è obbligatoria, in quanto per essere certificati il decreto richiede solo il superamento dell’esame, costituito di prova scritta e prove pratiche. Per coloro che hanno necessità di formarsi, CSG propone corsi che preparano sia all’esame teorico sia all’esame pratico. Abbiamo notato che per molti tecnici che hanno buona preparazione pratica, è più problematica la prova scritta. Vi sono pertanto varie forme di modalità di preparazione, a seconda delle necessità di ciascuno, sia in aula, sia online..
- Le certificazioni sono soggette ad obblighi di rinnovo?
- La validità della certificazione della persona sarà di 10 anni, dopo di che dovrà essere rinnovata risostenendo l’esame. La certificazione delle imprese ha una durata di 5 anni, dopo di che dovrà essere rinnovata risostenendo la verifica del certificatore.
- Ci sono ambiti in cui non viene applicato l’obbligo di certificazione?
- L’obbligo di certificazione non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione come nelle numerose aziende produttrici del settore in Italia delle apparecchiature fisse e delle celle frigorifere di autocarri e rimorchio frigorifero.
- Il decreto ha stabilito anche obblighi di comunicazione dei dati al Ministero dell’Ambiente?
- Ai fini della raccolta di dati sulle emissioni, sulla base delle informazioni relative alla produzione, importazione, esportazione uso e distribuzione di gas fluorurati ad effetto serra, e sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati, ISPRA invia al Ministero dell’Ambiente entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (vedi Reg. 517/14 art. 19 e DPR 146/18 art. 17 e 18). Vi sono obblighi di comunicazione e verifica dati per i produttori, importatori ed esportatori entro il 31 marzo e il 30 giugno di ogni anno.
Certificazione dell’impresa secondo la regolamentazione F-Gas
- Cos’è la Certificazione dell’impresa?
- La regolamentazione europea 2015/2067 ed il DPR 146/18 stabiliscono l’obbligatorietà della certificazione per le imprese che svolgono l’installazione, la manutenzione o riparazione, assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra; il Regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e delle pompe di calore fisse contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, e delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero. Centro Studi Galileo Vi accompagna nell’ottenimento di tale certificazione. Per conseguire tale certificazione l’impresa dovrà dimostrare: a) di impiegare personale certificato (ai sensi dell’Art. 7 del DPR 146/18, ossia in possesso di Patentino Frigoristi) in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto. Ogni 200.000 euro di fatturato specifico legato all’attività di installazione, manutenzione, riparazione o smantellamento degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, ci si deve aspettare che l’impresa abbia una persona certificata. Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. L’impresa dovrà indicare i nominativi e il numero di certificato del suddetto personale; b) che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. L’azienda dovrà dunque avere un piano di qualità che dovrà includere almeno le seguenti informazioni/evidenze: – tipologia e ubicazione delle attività effettuate dall’impresa; – l’impiego di persone certificate in numero sufficiente a coprire il volume di attività previsto; – la disponibilità e l’utilizzo di idonei strumenti ed attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione; – operare secondo apposite procedure e/o istruzioni (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall’impresa). Sarà effettuata una verifica ispettiva in campo (presso l’Impresa o presso il luogo di intervento dell’impresa). La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni.